Cassazione Penale, Ordinanza n. 10993/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti contro una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Non vi è stata alcuna riforma della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha applicato, su richiesta dell'imputato, la pena di anni tre di reclusione ed euro 70.000,00 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui all'art. 12, comma 1, e comma 3-ter, lettera b), del testo unico in materia di immigrazione. Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 c.p.p. Successivamente sono stati depositati motivi nuovi, concernenti una questione non compresa nel ricorso originario. La Corte ha rilevato che le censure dedotte non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.; ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi nuovi perché estranei al ricorso iniziale e dunque vietati ex art. 584 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
"ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen."
la sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"sia ammissibile esclusivamente per motivi ... all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d. all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogata"
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla norma.
art. 129 c.p.p.
la violazione di questa disposizione è stata dedotta come motivo di ricorso, ma la censura non era proponibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
art. 533 c.p.p.
la violazione di questa disposizione è stata dedotta come motivo di ricorso, ma non rientrava tra i motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 584 c.p.p.
"inammissibili ex art. 584 cod. proc. pen."
i motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano una questione non già dedotta nel ricorso originario.
art. 616 c.p.p.
a seguito dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- La deduzione della violazione di norme processuali o della regola di giudizio non è di per sé proponibile contro il patteggiamento, se non riconducibile a uno dei motivi espressamente consentiti dalla legge.
- I motivi nuovi sono inammissibili quando introducono questioni non devolute con il ricorso originario e non possono ampliare il thema decidendum oltre i limiti stabiliti per l'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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