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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32808/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 495 c.p. (dichiarazione di false generalità), sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Il ricorrente deduce che i fatti non possono essere ritenuti abituali, anche perché due dei tre reati contestati sono estinti per prescrizione, e che l'esclusione della recidiva dal giudice di primo grado dimostrerebbe la non pericolosità sociale del fatto, con carattere occasionale e di particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di allegare elementi specifici necessari a dimostrare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., dovendosi valutare concrete modalità della condotta e l'entità dell'offesa ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'occasionalità non è sufficiente e che il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione della condotta. Ha inoltre escluso l'automaticità dell'applicazione del beneficio in presenza di esclusione della recidiva e ha richiamato l'orientamento per cui reati connessi, anche se estinti per prescrizione, possono essere considerati nella valutazione della gravità del fatto. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma in rubrica del reato ascritto all'imputato (dichiarazione di false generalità); la Corte conferma la condanna per il fatto così qualificato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede che l'offesa, per modalità della condotta e per esiguità del danno o del pericolo (art. 133), sia di particolare tenuità; l'onere di allegazione degli elementi specifici spetta all'imputato e non è sufficiente sostenere l'occasionalità del fatto.

  • art. 133 c.p.

    art. 133, comma primo, c.p.

    È richiamato come criterio per valutare l'esiguità del danno o del pericolo e dunque la possibile applicazione dell'art. 131-bis; la gravità dell'offesa va valutata concretamente.

  • artt. 369 e 369-bis c.p.p.

    artt. 369 e 369-bis c.p.p.

    Richiamati in relazione al contesto fattuale: l'imputato avrebbe fornito false generalità durante attività di identificazione e fotosegnaletto disciplinate da tali norme.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma utilizzata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta e motivata della 'particolare tenuità' in base alle modalità della condotta e all'entità dell'offesa; l'occasionalità del fatto da sola non basta.
  • L'onere di allegare elementi specifici idonei a dimostrare la particolare tenuità grava sull'imputato; il richiamo a formule generiche o a mere clausole di stile è insufficiente.
  • L'esclusione della recidiva non determina automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilità; viceversa, la presenza di recidiva reiterata può escludere il beneficio poiché è indice di maggiore pericolosità sociale.
  • Nella valutazione della gravità del fatto possono essere considerati anche reati connessi o facenti parte della stessa serie causale, pur se dichiarati estinti per prescrizione, quando tali elementi contribuiscono a delineare la portata dell'offesa.
  • Il giudice deve motivare in fatto e in diritto sulle forme di estrinsecazione del comportamento (come avvenuta l'identificazione, le dichiarazioni rese, ecc.) per valutare se la soglia di offensività ricade nella inoffensività richiesta dall'art. 131-bis.

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