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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 non si perfeziona quando il contribuente, dopo aver versato la prima rata, omette il pagamento delle rate successive. Secondo l'Amministrazione, il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto applicabile anche a tale ipotesi la disciplina della chiusura delle liti pendenti prevista dall'art. 16 della medesima legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. È stato affermato che il condono ex art. 9-bis è subordinato all'integrale pagamento delle somme dovute: il pagamento della sola prima rata, senza il versamento delle successive entro i termini, non perfeziona la definizione e non impedisce la riscossione del tributo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella derivava dal controllo automatizzato della dichiarazione e dalla liquidazione delle somme risultanti dovute.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto.

    La disposizione disciplina un condono clemenziale per omessi o tardivi versamenti dichiarati. Il pagamento rateale produce effetti definitori solo se tutte le rate sono pagate nei termini; il mancato pagamento anche di una rata successiva rende inefficace la definizione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La disciplina della chiusura delle liti pendenti non può essere estesa al condono ex art. 9-bis in modo da superare la condizione dell'integrale pagamento.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9 e 15

    Queste disposizioni sono richiamate come esempi di condoni premiali, differenti dal condono clemenziale dell'art. 9-bis perché attribuiscono al contribuente il diritto di chiedere una definizione straordinaria secondo regole peculiari.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono prevede espressamente il pagamento rateale integrale, il versamento della sola prima rata non è normalmente sufficiente a perfezionare la definizione.
  • Il mancato pagamento di una rata successiva entro il termine previsto può comportare l'inefficacia dell'istanza e la ripresa della riscossione dell'intero debito, salvo specifiche disposizioni di legge che prevedano sanatorie o regolarizzazioni.
  • Non è possibile applicare automaticamente a un diverso tipo di condono le regole previste per la chiusura delle liti pendenti: occorre verificare natura, condizioni ed effetti della singola disciplina agevolativa.
  • Nei condoni relativi a somme già indicate in dichiarazione, l'Amministrazione non deve necessariamente procedere a una nuova liquidazione del quantum: l'importo dichiarato e gli interessi costituiscono il riferimento della definizione, subordinata al pagamento integrale.

Testo integrale

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