Ordinanza n. 24/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Piacenza prot. n.-OMISSIS-/Area I, in data 21 ottobre 2025, con cui viene rigettata la richiesta del ricorrente di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2023, di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; - del parere della Questura di Piacenza di cui alla nota in data 2 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, connesso parere della Questura
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Viceprefetto Vicario ha respinto la richiesta di revoca del precedente divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il divieto originario era fondato su un ricovero ospedaliero significativo ai fini dell'affidabilità nella detenzione di armi, ma non su una condotta controindicata. Il ricorrente ha dedotto e documentato il pieno recupero dalla patologia riscontrata, producendo documentazione medica relativa alla ristabilita condizione fisico-mentale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, senza disporre direttamente la revoca del divieto. Ha ritenuto che l'episodio posto a fondamento del divieto consistesse in un ricovero ospedaliero e non in una condotta controindicata, e che la documentazione medica prodotta comprovasse il pieno recupero del ricorrente. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dal protrarsi del divieto. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza e adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, un nuovo provvedimento di conferma o di revoca del divieto, valutando anche l'eventuale presenza di ulteriori elementi indicativi dell'inaffidabilità del richiedente e tenendo conto della documentazione medica relativa al recupero della condizione fisico-mentale. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo all'11 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e consente l'adozione di misure cautelari; nel caso concreto il TAR ha accolto l'istanza ai soli fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un divieto di detenzione di armi sia stato adottato sulla base di un ricovero ospedaliero, senza contestazione di una condotta concretamente controindicata, il successivo riesame della richiesta di revoca deve considerare la documentazione medica che dimostri il recupero della condizione fisico-mentale dell'interessato.
- Nel riesaminare la richiesta di revoca di un divieto di detenzione di armi, l'amministrazione deve valutare sia la documentazione medica sopravvenuta sia l'eventuale esistenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare l'inaffidabilità del richiedente.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza ai soli fini del riesame, ordinando all'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento di conferma o revoca senza sostituirsi alla valutazione amministrativa.
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