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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina del Settore III del Comune di Termoli, n. 408 del 18.02.2026 - settore n. 42, con la quale è stata conclusa senza esito la Conferenza di servizi indetta per l’istanza di permesso di costruire del 22.09.2025 avanzata dalla società interessata; - del parere espresso dalla società Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. del 23.12.2025 n. DOIT.BA/A0011/P/2025/0002242; - del Verbale n. 68 del 4.12.2025 prot. n. 76175 del 9.12.2025; - del parere della Soprintendenza n. 13785P del 23.12.2025;

Giustizia amministrativa202600060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale che ha concluso senza esito la conferenza di servizi relativa a un’istanza di permesso di costruire, unitamente ai pareri e al verbale formatisi nel procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina comunale conclusiva della conferenza di servizi, il parere di Rete Ferroviaria Italiana, il verbale della conferenza e il parere della Soprintendenza, chiedendone l’annullamento previa sospensione. In via preliminare è stato eccepito il difetto di giurisdizione, ritenuto dal Collegio non fondato allo scrutinio sommario cautelare, ferma ogni più approfondita valutazione in sede di merito. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che l’atto conclusivo della conferenza di servizi costituisse un illegittimo atto soprassessorio, poiché non avrebbe esercitato alcun potere né assunto una determinazione sostanziale sull’istanza, in violazione degli artt. 2, 14 e 14-bis della legge n. 241/1990. È stato inoltre rappresentato un pericolo di cedimenti del terreno e allagamenti dell’area, con possibili danni gravi alla società, al trasporto ferroviario e alla Strada Statale 87.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. In sede sommaria ha ritenuto che la determina impugnata fosse effettivamente inidonea a manifestare una presa di posizione sul merito dell’istanza, come invece richiesto dal modulo procedimentale della conferenza di servizi. Ha ravvisato, quanto meno con riferimento a tale profilo, il fumus boni iuris del difetto di istruttoria e di motivazione. Ha altresì riconosciuto il periculum in mora, considerata la concreta prospettazione di cedimenti e allagamenti destinati a protrarsi durante il giudizio, con ricadute anche su infrastrutture ferroviarie e stradali. L’amministrazione procedente dovrà riesaminare la posizione della ricorrente e adottare un provvedimento espresso, adeguatamente motivato e specificamente riferito all’istanza. La trattazione di merito è stata fissata al 21 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e consente l’adozione di misure interinali quando sussistano fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato quale parametro dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • art. 14 l. 241/1990

    È richiamato quale disciplina generale della conferenza di servizi, il cui modulo procedimentale deve condurre a una determinazione sull’istanza.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    È richiamato quale disciplina della conferenza di servizi semplificata e della relativa conclusione procedimentale.

Massime di principio

  • La determinazione conclusiva di una conferenza di servizi deve manifestare una concreta presa di posizione sul merito dell’istanza esaminata; un atto meramente soprassessorio o privo di esercizio del potere non è idoneo a definire legittimamente il procedimento.
  • Quando l’atto conclusivo della conferenza di servizi non consente di comprendere la posizione dell’amministrazione sul merito dell’istanza, sussiste, almeno in sede cautelare, il fumus del difetto di istruttoria e di motivazione.
  • In presenza di fumus boni iuris e di un pericolo concreto di danni gravi destinati a protrarsi durante il giudizio, la tutela cautelare può essere accordata ordinando all’amministrazione il riesame della posizione dell’interessato e l’adozione di un provvedimento espresso, specificamente riferito all’istanza e adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziConferenza di serviziMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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