Sentenza n. 265/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dei provvedimenti del 4 settembre 2025 con i quali Ministero dell’istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo ha attribuito ai professori Antonio Interrante e Tiziana Amorelli il solo incarico annuale su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025_2026 presso l’Istituto Superiore “Ettore Majorana” di Seriate (BG), anziché il posto di ruolo precedentemente accantonato (docc.9 e 10); - dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio III Ambito Territoriale di Bergamo, del 18 agosto 2025, prot. 11340 (Tiziana Amorelli – doc. 8 bis) e prot. 11341 (Antonio Interrante – doc. 8) con il quale l’Ufficio Scolastico di Bergamo ha ritenuto di applicare ai predetti Docenti l’art. 7, comma 2 bis, della legge 29 luglio 2024 n. 106 limitatamente al consolidamento della posizione in GPS e non all’attribuzione del ruolo precedentemente accantonato; - della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 140431 del 20 giugno 2025 nella parte in cui non prevede che lo scioglimento della riserva per conseguimento del TFA Italiano comporti l’attribuzione dell’incarico in ruolo precedentemente accantonato; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato; e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’attribuzione dell’incarico di ruolo su posto di sostegno nella provincia di Bergamo ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. n. 119/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione di incarichi annuali a tempo determinato su posti di sostegno, anziché dei posti di ruolo precedentemente accantonati
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già individuati nel 2023 come aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato preordinati alla successiva immissione in ruolo su posti di sostegno vacanti e disponibili, hanno impugnato gli atti con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Bergamo, ha attribuito loro per l'anno scolastico 2025-2026 soltanto incarichi annuali a tempo determinato. Hanno contestato anche le note dell'Ufficio del 18 agosto 2025, che avevano ritenuto applicabile l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 106/2024 soltanto ai fini del consolidamento della posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, non anche ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo accantonati, nonché la circolare ministeriale del 20 giugno 2025 nella parte ritenuta omissiva. Con un unico motivo hanno dedotto violazione dell'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 106/2024 e dell'art. 9 del d.m. n. 119/2023, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Hanno chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto all'attribuzione dell'incarico di ruolo, oltre a una misura cautelare propulsiva diretta alla trasformazione del contratto a tempo determinato in anno di prova. Il ricorso era stato riassunto davanti al TAR Brescia dopo la declinatoria della competenza territoriale da parte del TAR Lazio-Roma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ha rilevato che il rapporto di lavoro dei docenti non universitari rientra nel pubblico impiego contrattualizzato e che, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 63 del d.lgs. n. 165/2001, spettano al giudice ordinario tutte le controversie relative a tali rapporti, anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti. La controversia non riguarda una procedura concorsuale strumentale alla costituzione del rapporto di lavoro né atti di macro-organizzazione, ma provvedimenti di ordinaria gestione individuale del rapporto, concernenti l'attribuzione dell'incarico ai singoli docenti. Il giudice ordinario può adottare nei confronti dell'amministrazione i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna necessari alla tutela dei diritti dedotti. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La gestione dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni privatizzati è ricondotta alla capacità e ai poteri del datore di lavoro privato, secondo le regole del rapporto di lavoro contrattualizzato.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni spettano al giudice ordinario, anche quando vengano in questione atti amministrativi presupposti.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati
Il giudice ordinario può adottare nei confronti della pubblica amministrazione tutte le pronunce necessarie alla tutela dei diritti inerenti al rapporto di lavoro.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa resta limitata alle controversie relative alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione e agli atti autoritativi di macro-organizzazione.
art. 7, comma 2-bis, legge n. 106/2024
La norma è richiamata dai ricorrenti quale base della pretesa al consolidamento della posizione e all'attribuzione del posto di ruolo, ma il TAR non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.
art. 9, comma 4, d.m. n. 119/2023
La disposizione è richiamata quale fondamento della pretesa all'attribuzione del posto di ruolo, ma la sua applicazione sostanziale è rimessa al giudice ordinario munito di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti l'attribuzione, il contenuto o la gestione individuale dell'incarico di docenti non universitari appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché incidono su rapporti di pubblico impiego contrattualizzato.
- La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati sussiste anche quando il lavoratore impugni atti amministrativi presupposti o deduca vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, purché tali atti non costituiscano espressione di poteri pubblicistici di macro-organizzazione.
- La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego contrattualizzato è eccezionale e riguarda, per quanto qui rileva, le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro e gli atti di macro-organizzazione che definiscono le linee fondamentali degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza o determinano le dotazioni organiche complessive.
- Il giudice ordinario può adottare nei confronti della pubblica amministrazione provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna necessari alla tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro.
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