Cassazione Civile, Sentenza n. 36500/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto dell'opposizione al precetto di rilascio promossa da Giampieri per un immobile trasferito con decreto di trasferimento. Denunciano nullità e violazioni procedurali (tra cui violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. per lettura/decisone in udienza con assenza di parte, violazione del contraddittorio e diritto di difesa per la rinuncia/decesso del difensore, omessa pronuncia su istanze di sospensione dell'esecuzione), nonché errata qualificazione giuridica dell'opposizione (sostengono che la loro opposizione fosse ai sensi dell'art. 615 c.p.c., mentre i giudici l'avrebbero qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) e contestano la tardività e la motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse correttamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), qualifica che rende improponibile l'appello e imponeva il ricorso immediato per cassazione. Per tale motivo la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la Corte ha pronunciato ufficiosamente sul ricorso. Diversi motivi dei ricorrenti sono stati considerati inammissibili o manifestamente infondati (difetto di specificità, lacunosità della esposizione dei fatti, improponibilità di questioni nuove in appello). I ricorrenti sono stati condannati, fra loro in solido, al pagamento delle spese del grado d'appello in favore di Michela Giampieri, liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. Non è stato disposto alcun versamento aggiuntivo del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 281-sexies c.p.c.
I ricorrenti denunciavano nullità per irregolarità dell'udienza; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: l'assenza di una parte non invalida automaticamente l'udienza e non giustifica la nullità se il verbale non è contestato.
art. 360, n. 4 c.p.c.
Fondamento formale di una delle censure in cassazione (violazione di norme processuali); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità dei motivi ai sensi di questa norma.
art. 101 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio: la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o infondata per carenza di specificità e perche' l'assenza non dimostrava la violazione del contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme agli altri principi costituzionali (garanzie di difesa); la Corte ha valutato che non risultava violato il giusto processo sulla base degli elementi forniti dai ricorrenti.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di tutela giurisdizionale e ragionevole durata del processo; non è stato ritenuto violato in modo tale da giustificare la cassazione.
art. 82 c.p.c.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla rappresentanza tecnica; la Corte ha ritenuto insufficiente la doglianza relativa alla rinuncia/decesso del difensore per dichiarare nullità o invalidità del procedimento.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia sulle istanze (es. sospensione); la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o mal formulate.
art. 615 c.p.c.
I ricorrenti sostenevano di aver proposto l'opposizione ai sensi di questa norma (opposizione di terzo/altre ipotesi); la Corte ha ritenuto che il procedimento fosse stato qualificato diversamente dai giudici e che tale qualificazione non potesse essere efficacemente contestata in appello.
art. 617 c.p.c.
La Corte ha confermato che la domanda era stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; tale qualificazione rende improponibile l'appello ordinario e impone il ricorso immediato per cassazione, conseguendo la cassazione senza rinvio della sentenza di appello.
art. 132 c.p.c. co. 1, n. 4
Richiamato dai ricorrenti come vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione presente e quindi il motivo manifestamente infondato.
art. 295 c.p.c.
Invocata in relazione alla sospensione dell'esecuzione per pregiudizialità della controversia sull'annullabilità/nullità degli atti: la Corte non ha ritenuto la questione risolutiva a vantaggio dei ricorrenti alla luce della qualificazione dell'opposizione.
art. 366 co. 1 n. 3 c.p.c.
La Corte ha rilevato che l'esposizione dei fatti nel ricorso era lacunosa e non conforme ai requisiti di specificità richiesti per la cassazione; tale mancata specificazione ha contribuito all'inammissibilità di alcuni motivi.
art. 23 co. 8-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Richiamato solo in ordine alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio per norme emergenziali: non influisce sul merito della decisione.
art. 1 co. 17 L. 228/2012 (comma 1-quater art. 13 DPR 115/2002)
Richiamato in ordine all'onere del versamento del contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha ritenuto che i presupposti per l'obbligo non sussistessero, dato che il ricorso non è stato definito negativamente in rito o nel merito.
Massime di principio
- La qualificazione della domanda in primo grado (es.: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) è determinante: se quella qualificazione rende improponibile l'appello ordinario, il rimedio corretto è il ricorso immediato per cassazione; un appello proposto in contrasto con tale regola può portare alla cassazione senza rinvio della sentenza d'appello.
- L'assenza di una parte in udienza non determina automaticamente la nullità degli atti: occorre contestare il verbale con mezzi idonei (es. querela di falso) e dimostrare concretamente la lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- Le censure in cassazione o in appello devono essere specifiche e corredate da adeguata esposizione dei fatti e dei riferimenti documentali (art. 366 c.p.c.); l'assenza di tali elementi rende i motivi inammissibili.
- Questioni nuove o profili non rilevati nel primo grado sono generalmente inammissibili in appello quando la natura dell'azione (es. opposizione esecutiva) non li ammette; è essenziale proporre tempestivamente e nel formato giusto le eccezioni processuali rilevanti.
- Le istanze di sospensione dell'esecuzione vanno formulate e impugnate con specificità e nei termini procedurali; la mera allegazione di una precedente sospensione non garantisce automaticamente l'annullamento di atti successivi senza un corretto inquadramento processuale.
- Anche quando l'impugnazione viene ritenuta erroneamente proposta, il giudice può condannare la parte soccombente alle spese del grado di giudizio: valutare sempre il rischio processuale prima di proporre appello/ricorso alternativo.
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