Cassazione Penale, Sentenza n. 26308/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il porto di due coltelli a serramanico (art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975) sollevando due motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 178 c.p.p. e art. 606 c.p.p. poiché aveva chiesto di essere interrogato dal Pubblico Ministero (art. 415-bis, comma 3 c.p.p.) e tale interrogatorio era stato delegato più volte alla stessa Stazione dei Carabinieri che aveva effettuato la perquisizione; egli rifiutò di presentarsi ritenendo inopportuno essere sentito dallo stesso militare che aveva redatto la notizia di reato; 2) vizio di motivazione e manifesta illogicità (art. 606, lett. e) c.p.p.) per omessa valutazione della giustificazione offerta: Bazzano aveva dichiarato di trovarsi in una gita in campagna e di aver portato i coltelli per raccogliere verdura, circostanza che, secondo lui, rendeva il porto lecito in quel contesto rurale.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione nonostante sia stato proposto 'per saltum', ritenendo applicabile il principio dell'inappellabilità delle sentenze di condanna cui sia stata applicata in concreto la sola pena dell'ammenda (art. 593, comma terzo c.p.p.). Sul merito: il primo motivo è rigettato perché la richiesta di essere interrogato dal PM si considera adempiuta dall'invito a presentarsi presso la Stazione delegata; l'assenza del ricorrente era ingiustificata e quindi non sussiste la nullità denunciata. Il secondo motivo è accolto: la motivazione della sentenza di primo grado è carente poiché il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente l'attendibilità e l'incidenza della giustificazione fornita dall'imputato (uso agricolo/contesto rurale), limitandosi a formule di stile; pertanto la condanna non è stata motivata oltre ogni ragionevole dubbio. Conseguentemente la sentenza è stata annullata nella parte impugnata e il procedimento rinviato al Tribunale di Termini Imerese per nuovo esame e decisione in diversa composizione.
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 4
Disciplina il porto di armi/strumenti atti ad offendere; la Corte ha esaminato la condotta contestata alla luce della necessità di un giustificato motivo per il porto dei coltelli e ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato la giustificazione addotta dall'imputato
cod. proc. pen. art. 606
primo comma, lett. c) e lett. e)
Indica i motivi di ricorso in cassazione invocati dal ricorrente: lett. c) per nullità processuali e lett. e) per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo di nullità e fondato quello di illogicità/mancata valutazione delle giustificazioni
cod. proc. pen. art. 178
Richiamato dal ricorrente come fondamento di nullità, in relazione alla presunta illegittima delega dell'interrogatorio alla Stazione dei Carabinieri; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità denunciata
cod. proc. pen. art. 415-bis
Consente all'indagato di chiedere di essere sentito dal PM; la Corte ha però affermato che la delega dell'interrogatorio a organi di polizia giudiziaria è legittima e che l'invitato, se non si presenta senza giustificazione, non può poi lamentare la nullità
cod. proc. pen. art. 593
Stabilisce l'inappellabilità di talune sentenze; la Corte ha interpretato la norma nel senso che le sentenze di condanna in cui sia stata applicata concretamente la sola ammenda sono inappellabili, qualunque ne sia stata la ragione
cod. proc. pen. art. 569
Richiamato per i limiti alla deducibilità in cassazione quando il ricorso sia proposto per saltum; la Corte ha comunque ritenuto il ricorso ammissibile applicando il principio di inappellabilità previsto dall'art. 593
Massime di principio
- Le sentenze di condanna in cui sia stata applicata in concreto la sola pena dell'ammenda sono, di regola, inappellabili: il ricorso per cassazione 'per saltum' può dunque essere ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza, ma la Corte tende ad applicare l'inappellabilità quando la pena concreta è la sola ammenda
- La richiesta dell'indagato di essere interrogato dal Pubblico Ministero (art. 415-bis, comma 3 c.p.p.) può legittimamente essere eseguita mediante delega alla polizia giudiziaria; l'assenza ingiustificata dell'indagato alla convocazione delegata priva di efficacia la doglianza di nullità successiva
- In materia di porto di armi/strumenti atti ad offendere, il giudice di merito deve valutare esplicitamente e motivare sull'attendibilità e sull'incidenza delle giustificazioni offerte (es. uso agricolo, contesto rurale). L'omessa o meramente formale valutazione della giustificazione costituisce vizio della motivazione che può portare all'annullamento della sentenza
- La Corte di legittimità richiede che la motivazione appalesi come il convincimento sia stato raggiunto al di là di ogni ragionevole dubbio: formule generiche o espressioni di stile non suppliscono all'obbligo di affrontare e risolvere i punti controversi emersi nel processo
- Quando si impugna direttamente in Cassazione senza appello, è importante limitare le censure a quelle ammesse per il ricorso per saltum; molte questioni di merito potrebbero essere considerate improprie e dichiarate inammissibili
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