Cassazione Penale, Sentenza n. 1185/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che applicava la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La difesa ha dedotto: (i) inutilizzabilità degli atti di indagine prodotti dopo presunta prima iscrizione nel registro delle notizie di reato (artt. 335, 407 c.p.p. e 406 c.p.p.), con conseguente decorso illegittimo dei termini delle indagini; (ii) illegittimità di decreti di proroga e atti successivi alla chiusura di indagini in altri procedimenti; (iii) carenza di gravità indiziaria circa la partecipazione mafiosa, sostendosi che i fatti contestati si limitano a normali attività imprenditoriali (gestione SOLOIL) e a un ruolo mediatoriale occasionale, assenza di utilità economiche dall'associazione (anche richiesta di prestito di C 15.000), assenza di attività tipiche mafiose e possibile riqualificazione in concorso esterno; (iv) mancata considerazione delle esigenze cautelari alla luce della sostanziale incensuratezza e dell'interruzione dei rapporti con i vertici del clan.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi all'inutilizzabilità degli atti: il termine di indagine decorre dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e la scelta di non iscrivere subito un soggetto attiene alla discrezionalità del Pubblico Ministero. Sulla gravità indiziaria il Tribunale ha confermato che, valutando complessivamente intercettazioni e riscontri, Sperti risultava referente territoriale del "clan Politi" nel settore degli oli esausti, con poteri di controllo della clientela, mediazione, imposizione di regole e partecipazione a summit e azioni punitive (es. incidente incendiario ai furgoni ECOTEKNO). Le censure difensive che propongono letture alternative delle intercettazioni non hanno individuato errori logico-argomentativi tali da infirmare la decisione. Le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti: la partecipazione è documentata fino al 2020 e non è stato dimostrato un effettivo distacco dall'organizzazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma contestata: il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie di associazione mafiosa sulla base della concreta partecipazione stabile e del controllo del mercato locale degli oli esausti.
art. 335 cod. proc. pen.
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato è atto formale del PM; la tardiva annotazione non rende inutilizzabili gli atti compiuti anteriormente se l'iscrizione è stata effettuata poi regolarmente e la discrezionalità del PM sulla tempestività non è sindacabile salvo volontaria negligenza.
art. 407 cod. proc. pen.
Il termine massimo delle indagini decorre dalla data di effettiva iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato, non da una presunta data anteriore.
art. 406 cod. proc. pen.
I motivi relativi a presunte illegittime proroghe o atti successivi a chiusure di altri procedimenti sono stati ritenuti infondati perché ogni fascicolo si valuta sulle proprie evidenze e la produzione di atti è stata considerata tempestiva rispetto all'iscrizione effettiva.
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Gli artt. relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari sono stati interpretati nel senso che la gravità indiziaria si valuta sulla totalità del materiale (intercettazioni e riscontri) e che, in presenza di un ruolo stabile e di rapporti con vertici mafiosi, permangono le esigenze cautelari anche se il soggetto è incensurato o non ha utilizzato specifici strumenti (es. criptofonini).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna alle spese; citato come provvedimento conseguente alla decisione.
Massime di principio
- La decorrenza del termine massimo delle indagini (art. 407 c.p.p.) si calcola dalla data di effettiva iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.); una tardiva annotazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti successivi se l'iscrizione è stata poi effettuata regolarmente.
- La discrezionalità del Pubblico Ministero sull'iscrizione è valutata con prudenza dal giudice: per affermare un vizio processuale è necessario dimostrare una volontaria negligenza o altra anomalia formale rilevante.
- La gravità indiziaria per reati associativi va valutata nel suo complesso (intercettazioni, riscontri, servizi, comportamenti concreti): legami di parentela, incontri ripetuti, ruoli funzionali nell'ambito economico controllato dal gruppo e riscontri operativi possono integrare un apporto stabile alla associazione mafiosa anche in assenza di elementi singoli particolarmente eclatanti.
- L'assenza di utilità economiche personali evidenti (es. mancata distribuzione di proventi) o di strumenti specifici (es. criptofonini) non esclude automaticamente la partecipazione mafiosa se sussistono altri elementi che dimostrano funzioni di controllo, protezione e imposizione delle regole del clan.
- Per contestare con successo la misura cautelare e la qualificazione associativa è necessario proporre contestazioni circostanziate: indicare specifici errori di fatto o di logicità nella valutazione delle prove, produrre elementi che dimostrino l'interruzione effettiva dei rapporti con l'organizzazione o alternative probatorie solide.
- Le valutazioni alternative delle intercettazioni e degli atti investigativi sono ammissibili in sede difensiva, ma il giudice del riesame non è tenuto a ritenere la versione difensiva se la propria motivazione risulta logica, coerente e sufficientemente circostanziata.
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