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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22221 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO - Imposte sui redditi - IVA - Rettifica reddito - Utilizzo solo valori OMI - Pretesa impositiva - Illegittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito d’impresa della società, il reddito imputato per trasparenza ai soci e il volume d’affari IVA, ritenendo che i corrispettivi dichiarati per la cessione di attività commerciali e di un immobile fossero inferiori al loro reale valore. L’Ufficio fondava la pretesa anche sull’accertamento definito ai fini dell’imposta di registro, sui valori dell’Agenzia del Territorio e sui parametri OMI. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo insufficienti tali elementi, in assenza di ulteriori prove concrete del maggior corrispettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento. Ha chiarito che il maggior corrispettivo per la cessione di immobili o aziende non può essere presunto sulla sola base del valore accertato o dichiarato ai fini dell’imposta di registro, né sulla mera applicazione dei valori OMI. L’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare l’effettivo prezzo maggiore. È stata inoltre confermata la valutazione del giudice di merito sulle circostanze specifiche della vendita e sulle prove disponibili. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    La Corte ha ritenuto infondate le censure dell’Agenzia, rilevando che esse miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito, non consentita in sede di legittimità.

  • Art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il maggior corrispettivo e quindi la maggiore base imponibile resta a carico dell’Amministrazione finanziaria; tale onere non è assolto dal solo riferimento a valori presuntivi o catastali.

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3

    per le cessioni di immobili e di aziende ... l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore ... accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

    La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile anche al passato, esclude la presunzione automatica di un maggior prezzo ai fini delle imposte dirette e dell’IVA sulla base del valore utilizzato per l’imposta di registro.

  • Artt. 58, 68, 85 e 86 TUIR

    Le norme devono essere interpretate, alla luce dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, nel senso che il maggior corrispettivo derivante dalla cessione di immobili o aziende non può essere determinato automaticamente mediante il valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997

    La norma è richiamata tra quelle oggetto di interpretazione autentica in materia di determinazione della base imponibile, con esclusione della presunzione automatica fondata sui valori di registro.

  • Valori OMI e parametri dell’Agenzia del Territorio

    I valori OMI costituiscono dati presuntivi e orientativi, non una prova autonoma e sufficiente dell’effettivo prezzo di vendita. Devono essere accompagnati da ulteriori elementi concreti, quali caratteristiche specifiche dell’immobile, comparabili attendibili, pagamenti effettivi o altre circostanze idonee.

Massime di principio

  • Il semplice scostamento tra il prezzo dichiarato in una compravendita immobiliare e i valori OMI non basta, da solo, a giustificare una rettifica delle imposte dirette o dell’IVA.
  • Anche un valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro non consente automaticamente di presumere un maggior corrispettivo ai fini delle altre imposte.
  • L’Amministrazione finanziaria deve integrare i valori OMI o catastali con ulteriori elementi probatori specifici e coerenti, idonei a dimostrare che il prezzo effettivo sia superiore a quello dichiarato.
  • Il giudice di merito può scegliere, secondo il prudente apprezzamento, quali prove valorizzare; la semplice preferenza dell’Ufficio per una diversa stima non configura di per sé un vizio di motivazione.
  • In presenza di circostanze concrete che giustifichino una vendita a prezzo non pienamente conforme ai valori di mercato, come dissidi tra soci, esigenze finanziarie o condizioni personali, tali elementi possono contribuire a superare la presunzione dell’Ufficio.
  • La regola vale anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o attività commerciali, non soltanto per la cessione di immobili.

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