Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24639/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato originariamente contestato, né la specifica pena inflitta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, da un lato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; dall'altro, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo era privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, mentre il secondo consisteva in doglianze di fatto e nella riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta congrua, coerente e immune da manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La Corte richiama la scriminante dello stato di necessità solo per rilevare che la sentenza impugnata aveva già fornito adeguata motivazione nel negarla; il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché di merito e riproduttivo di censure già disattese.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, ossia la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano in doglianze generiche o meramente fattuali, se privi di una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e del necessario confronto con la motivazione della decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca censure già esaminate e disattese nei gradi di merito quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua, coerente e logicamente non manifestamente illogica.
  • La deduzione della mancata applicazione di una scriminante non può limitarsi a una diversa lettura del fatto, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione di merito che abbia già escluso la causa di giustificazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.