Sentenza del 26/09/2016 n. 1016 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.R.PE.F. -redditi fondiari - base imponibile - canoni di locazione - morosità delconduttore - obbligo di dichiarazione del canone pattuito - necessità -sussiste. In tema diimposte sui redditi, la base imponibile ai fini della tassazione del redditofondiario di un immobile locato ad uso non abitativo è pari all'importo delcanone locativo convenuto in contratto, anche quando, a causa della morosità'del conduttore, tale canone non sia stato effettivamente percepito dallocatore. Il solo fatto della intervenuta risoluzione consensuale del contrattodi locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativia mensilità' anteriori alla risoluzione, non è idoneo di per sé ad escluderel'obbligo del locatore di dichiarare i suddetti canoni, pur non percepiti. Larisoluzione del contratto, infatti, non ha efficacia retroattiva, sicchél'obbligo dichiarativo viene meno solo per il periodo successivo alla datadell'intervenuta risoluzione, salvo diversa volontà delle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di dichiarare, ai fini IRPEF, i canoni di locazione relativi a un immobile concesso in locazione per uso non abitativo, sebbene il conduttore fosse moroso e i canoni non fossero stati effettivamente incassati. Veniva inoltre in rilievo la successiva risoluzione consensuale del contratto e la possibilità di escludere dalla dichiarazione i canoni relativi ai mesi precedenti alla risoluzione.
La decisione
La sentenza afferma che la base imponibile del reddito fondiario è costituita dal canone pattuito nel contratto, anche se non riscosso per morosità del conduttore. La sola risoluzione consensuale del contratto non elimina l'obbligo di dichiarare i canoni maturati prima della risoluzione, poiché la risoluzione non ha efficacia retroattiva. L'obbligo dichiarativo viene meno soltanto per il periodo successivo alla data della risoluzione, salvo che le parti abbiano previsto una diversa disciplina.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF del reddito fondiario derivante da immobili locati
La base imponibile ai fini della tassazione del reddito fondiario di un immobile locato ad uso non abitativo è pari all'importo del canone locativo convenuto in contratto, anche quando tale canone non sia stato effettivamente percepito.
Per gli immobili locati a uso non abitativo, il reddito imponibile è determinato sulla base del canone contrattuale maturato, indipendentemente dall'effettivo incasso, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
Principio civilistico della risoluzione contrattuale
La risoluzione del contratto non ha efficacia retroattiva.
La risoluzione consensuale produce effetti per il futuro e non cancella automaticamente i canoni già maturati prima della sua data; pertanto, tali canoni restano soggetti all'obbligo dichiarativo anche se non pagati.
Massime di principio
- La morosità del conduttore, da sola, non consente al locatore di escludere dalla dichiarazione i canoni relativi a una locazione non abitativa: rileva il canone contrattualmente pattuito, non soltanto quello effettivamente riscosso.
- La risoluzione consensuale del contratto opera normalmente per il futuro; i canoni maturati fino alla data della risoluzione restano fiscalmente rilevanti, salvo una diversa previsione giuridicamente efficace delle parti.
- Per evitare contestazioni, è essenziale documentare con precisione la data e gli effetti della risoluzione, distinguendo i canoni maturati prima da quelli relativi al periodo successivo.
- La regola descritta riguarda specificamente il reddito fondiario derivante da immobili locati a uso non abitativo e non deve essere estesa automaticamente a regimi fiscali o fattispecie diverse.
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