Ordinanza n. 475/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale della Provincia di Brindisi, area 4 – ambiente, ecologia e mobilità settore ambiente n. 89 del 13.8.2021 recante : «Mesagne Srl - PAUR - per impianto fotovoltaico della potenza nominale di 17,790 MW e potenza in AC di 16,000 MW, denominato “MESAGNE” e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN)», con il quale la Provincia di Brindisi ha denegato il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto de quo; e della relativa nota prot. n. 26944 del 13.8.2021 di trasmissione a mezzo PEC del provvedimento; - di ogni e qualsivoglia altro provvedimento presupposto, connesso e/ conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse: - la nota della Regione Puglia, Dipartimento agricoltura prot. n. 29926 del 4.06.2021; - la nota del Comune di Mesagne (BR) prot. n. 12788 del 22.04.2021; - la nota dell'ARPA Puglia prot. n. 40681 del 3.06.2021; - la nota della Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica prot. n. 5241 del 10.06.2021; - il PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); - le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (PPTR Elaborato 4.4.1 Parte I); -le previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”) del PPTR, unitamente alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego provinciale di PAUR relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da 17,790 MW, con impugnazione anche del PPTR Puglia e di atti presupposti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale della Provincia di Brindisi che ha negato il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per un impianto fotovoltaico e per le relative opere di connessione alla rete nazionale. Sono stati impugnati anche diversi atti presupposti, tra cui note regionali, comunali e di ARPA Puglia, nonché il PPTR Puglia, le relative norme e linee guida, in quanto ritenuti ostativi alla realizzazione dell'impianto. Le amministrazioni costituite hanno eccepito, ai sensi dell'art. 47, comma 1, c.p.a., l'incompetenza territoriale interna della sede di Lecce, sostenendo che la controversia, investendo anche la legittimità o la corretta applicazione del PPTR Puglia, atto destinato a produrre effetti sull'intero territorio regionale, dovesse essere trattata dal TAR Puglia, sede di Bari. La società ricorrente ha aderito all'eccezione.
La decisione
Il TAR Puglia, sede di Lecce, non ha deciso nel merito né ha definitivamente declinato la competenza. Ha ritenuto che la contestazione riguardasse anche un atto, il PPTR Puglia, avente portata non circoscritta all'ambito territoriale della sede di Lecce e destinato a produrre effetti sull'intero territorio regionale. Per tale ragione ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Puglia, sede di Bari, affinché si pronunci sull'eccezione di incompetenza territoriale interna ai sensi dell'art. 47 c.p.a. Spese non determinate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 47 c.p.a.
La questione relativa al corretto riparto della competenza territoriale interna tra la sede di Bari e la sede distaccata di Lecce del TAR Puglia, quando l'atto contestato ha effetti sull'intero territorio regionale, deve essere sottoposta al Presidente del TAR per le determinazioni di competenza.
art. 15 c.p.a.
Richiamato dal Collegio insieme all'art. 47 c.p.a. nell'ambito della disciplina della competenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'ordinanza nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando un ricorso proposto davanti a una sede distaccata del TAR investe, oltre al provvedimento finale, anche la legittimità o la corretta applicazione di un atto presupposto avente efficacia sull'intero territorio regionale, la questione del riparto della competenza territoriale interna deve essere sottoposta al Presidente del TAR ai sensi dell'art. 47 c.p.a.
- La contestazione di un piano paesaggistico regionale, quale atto destinato a produrre effetti sull'intero territorio regionale, può radicare una questione di competenza territoriale interna distinta da quella relativa al solo provvedimento applicativo locale.
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