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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08697/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice e di alcuni soggetti che avevano prestato garanzie personali per lo scoperto di conto corrente della società. Uno dei fideiussori propose opposizione sostenendo che le quattro garanzie non fossero fideiussioni distinte e autonome, ma un'unica co-fideiussione, con la conseguenza che il pagamento già eseguito da uno dei garanti avrebbe estinto o ridotto il debito residuo anche nei suoi confronti; in subordine chiese la riduzione della somma richiesta entro i limiti dell'affidamento complessivo garantito. Il tribunale accolse solo in parte l'opposizione, mentre la corte d'appello, valorizzando una serie di indizi (contestualità delle sottoscrizioni, qualità di soci dei garanti, identità del debito garantito, riferimenti documentali e segnalazioni bancarie), ritenne integrata una co-fideiussione e concluse che, dopo il pagamento effettuato da uno dei garanti, nulla fosse più dovuto dall'appellante. La banca ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione dell'art. 1946 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come coobbligati i garanti senza prova della reciproca consapevolezza e del comune intento di prestare una garanzia unica; con il secondo dedusse violazione di plurime norme processuali e sostanziali, assumendo che la corte d'appello avesse impropriamente usato presunzioni semplici per interpretare un contratto scritto, trascurando la clausola che attribuiva piena efficacia a ciascuna fideiussione indipendentemente da altre garanzie e sovrapponendo il piano dell'accertamento dei fatti a quello dell'interpretazione negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, tendessero in realtà a sollecitare un riesame del fatto e della valutazione complessiva delle prove compiuta dal giudice di merito. In particolare, ha osservato che la qualificazione del rapporto come co-fideiussione era stata desunta dalla corte territoriale attraverso una valutazione unitaria di elementi presuntivi e documentali, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della corretta applicazione delle norme, qui non superati. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha affermato che la fideiussione è contratto a forma libera e che il giudice può utilizzare anche presunzioni semplici nell'accertamento della comune volontà delle parti, purché l'operazione ermeneutica sia coerente e motivata; nel caso concreto la doglianza si risolveva nella mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa a quella accolta in appello. Il ricorso è quindi stato respinto in rito; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della banca.

Norme richiamate

  • art. 1946 c.c.

    la co-fideiussione richiede un collegamento tra le obbligazioni di garanzia e un intento comune dei garanti di assicurare il medesimo debito e il medesimo creditore; la fattispecie può essere ricostruita anche se le fideiussioni non sono contestuali, purché risulti la reciproca consapevolezza e il collegamento funzionale

  • art. 1954 c.c.

    il fideiussore che paga per l'intero ha diritto di regresso nei confronti degli altri co-fideiussori, presupposta la solidarietà tra le garanzie

  • art. 1304 c.c.

    l'azione di regresso verso altri fideiussori è esercitabile solo se sussiste un vincolo di solidarietà tra più garanti riconducibile alla co-fideiussione

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può tradursi nella richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio del documento scritto, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza

  • art. 2721 c.c.

    i limiti alla prova testimoniale non impediscono al giudice, nei casi consentiti, di avvalersi di presunzioni e di valutare discrezionalmente la prova in relazione alla natura del contratto

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni semplici, la cui applicazione è stata ritenuta corretta dal giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono essere utilizzate anche nell'accertamento di fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto, purché gravi, precise e concordanti

  • art. 1362 c.c.

    la violazione delle regole ermeneutiche non è deducibile con la sola contrapposizione di una lettura alternativa del contratto

  • art. 1363 c.c.

    l'interpretazione deve essere svolta considerando il testo nel contesto complessivo dell'accordo

  • art. 1366 c.c.

    l'interpretazione deve privilegiare un significato coerente con la buona fede e con l'interesse concretamente tutelato dalle parti

  • art. 1369 c.c.

    la ricostruzione della volontà negoziale deve essere coerente con la causa concreta e la funzione pratica dell'operazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • La co-fideiussione richiede non solo la prestazione di garanzie riferite allo stesso debito e allo stesso creditore, ma anche un collegamento funzionale tra le obbligazioni dei garanti, desumibile dalla reciproca consapevolezza e dal comune intento di garantire congiuntamente l'obbligazione principale.
  • La contestualità formale delle firme non è requisito essenziale della co-fideiussione: la solidarietà tra garanti può risultare anche da indizi, documenti e condotte complessive, purché la valutazione sia logicamente coerente e sorretta da motivazione.
  • La fideiussione è contratto a forma libera; pertanto, nella ricostruzione della volontà delle parti il giudice può avvalersi di presunzioni semplici e di elementi indiziari, senza che ciò contrasti con la natura scritta dell'atto.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera proposta di un'interpretazione alternativa del contratto, ma deve indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • La clausola standard che prevede l'efficacia della fideiussione indipendentemente da altre garanzie non è necessariamente decisiva se, dal complesso del materiale probatorio, emerga una diversa e più specifica volontà negoziale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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