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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45699/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti gli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (con ruolo di organizzatore) e per alcuni reati-scopo (capi 1, 29, 74 e 77). Le doglianze erano: (I) mancata riqualificazione del delitto associativo nella forma del "piccolo spaccio" ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990; (II) vizi di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione di singoli episodi come ipotesi lievi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; (III) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva.

La decisione

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Successivamente il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso mediante comunicazioni PEC (26 e 28 settembre). Sulla base dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Non è stata esaminata nel merito la questione della riqualificazione delle fattispecie o la sussistenza del pericolo di recidiva, in quanto il procedimento si è concluso per inammissibilità dovuta alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Consente al Pubblico ministero di proporre appello contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari; nella vicenda il Tribunale di Roma ha accolto l'appello del PM e aveva applicato la misura cautelare in primo grado

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che prevede la possibile riqualificazione del reato associativo nella fattispecie del cosiddetto "piccolo spaccio"; il ricorrente lamentava la mancata applicazione di tale riqualificazione, ma la questione non è stata esaminata per sopravvenuta inammissibilità

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'ipotesi lieve per singoli illeciti di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; il ricorrente contestava la mancata qualificazione di alcuni episodi come ipotesi lievi, questione rimasta non decisa nel merito

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Stabilisce che la rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso; nella fattispecie la rinuncia via PEC ha determinato l'inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'applicazione delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione economica (euro 3.000) anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia, posto che la norma non distingue la causa dell'inammissibilità

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di legge

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se comunicata senza motivazioni, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure sollevate (es. riqualificazione del reato, qualificazione di ipotesi lievi, valutazioni sul pericolo di recidiva).
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta comunque l'applicazione delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 cod. proc. pen., salvo che emerga che la rinuncia sia dovuta a causa non imputabile al ricorrente (onere della prova di tale circostanza).
  • Se si intende ottenere un riesame di questioni sostanziali (es. riqualificazione di reati o valutazioni sul pericolo di recidiva), è necessario non rinunciare all'impugnazione e garantire che il giudice di legittimità possa esaminare le doglianze nel merito.
  • La presentazione formale della rinuncia (es. tramite PEC alla cancelleria) è determinante sul piano processuale: la sua efficacia produce effetti immediati di inammissibilità.
  • Il Pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.; però le questioni emerse in sede di impugnazione del PM possono non essere valutate definitivamente se la parte contraria rinuncia al gravame di legittimità.

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