Cassazione Civile, Ordinanza n. 30986/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato dinanzi alla giustizia tributaria più avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, con i quali gli venivano contestate violazioni in materia di IRPEF e IVA per avere esercitato, secondo l’Ufficio e sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, un’attività commerciale di somministrazione di cibi e bevande durante la sagra della castagna di Canepina, in totale evasione d’imposta. Il contribuente ha sostenuto che l’attività fosse invece riferibile alla Pro Loco locale e non a lui, affermando di essere un volontario che si limitava ad operare secondo le direttive associative, di non percepire redditi dall’attività e di non essere destinatario degli obblighi fiscali e contabili contestati. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto legittimo l’accertamento induttivo puro senza presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare che l’attività fosse imputabile a lui; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 471/1997, assumendo che quelle sanzioni non potessero applicarsi in mancanza dell’effettivo esercizio dell’attività da parte sua, poiché ogni eventuale violazione sarebbe stata imputabile alla Pro Loco. Ha inoltre censurato la CTR per aver omesso di valutare la documentazione di primo grado che, secondo la sua prospettazione, avrebbe dimostrato l’attribuzione dell’attività alla Pro Loco.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non specificamente diretti contro la motivazione della CTR, la quale aveva valorizzato una serie di fatti non contestati e aveva escluso che il ricorrente avesse fornito prova della propria estraneità alla gestione dell’attività e della riferibilità della stessa alla Pro Loco. La Corte ha inoltre affermato che il giudice di merito aveva correttamente individuato la natura dell’accertamento come induttivo puro, fondato sull’assenza di dichiarazioni fiscali e di documentazione contabile, e aveva svolto un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, non sindacabile in sede di legittimità. È stato quindi confermato il rigetto delle domande del contribuente nei gradi di merito; nulla è stato disposto sulle spese; è stato dato atto dell’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità dell’accertamento induttivo; la Corte ha rilevato che la CTR aveva correttamente applicato il metodo induttivo puro in presenza di omessa dichiarazione e assenza di contabilità.
art. 2729 c.c.
Invocato per sostenere la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
art. 1, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato dal ricorrente per escludere l’applicabilità delle sanzioni in assenza di attività a lui imputabile; la Corte non entra nel merito della censura, ritenendola inammissibile.
art. 6, commi 1, 4, 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato dal ricorrente per contestare le violazioni relative alla documentazione e registrazione delle operazioni IVA; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte richiama la corretta qualificazione dell’accertamento come induttivo puro in ragione dell’omessa presentazione delle dichiarazioni e dell’assenza di documentazione contabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato insieme al comma 1-quater quale base per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo vizi logico-giuridici della motivazione specificamente dedotti.
- La censura per omesso esame di documenti o di risultanze probatorie richiede la precisa indicazione dei singoli elementi asseritamente trascurati e della loro decisività; non è sufficiente una critica generica alla valutazione del merito.
- L’accertamento induttivo puro è legittimo quando risulti l’assenza di dichiarazioni fiscali o di documentazione contabile idonea, potendo l’Ufficio desumere l’esistenza di ricavi e l’esercizio dell’attività da presunzioni semplici.
- Le norme sanzionatorie tributarie presuppongono la riferibilità soggettiva della condotta violativa al contribuente, ma la contestazione di tale riferibilità va sorretta da censure specifiche e non da una mera diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su fatti non contestati e sull’insufficienza della prova contraria, la parte ricorrente deve attaccare puntualmente tali rationes decidendi; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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