Cassazione Civile, Sentenza n. 126/2020 del 08/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguardava l’indennizzo per miglioramenti eseguiti da un affittuario su fondi agricoli. Il Tribunale di Termini Imerese, Sezione specializzata agraria, aveva deciso la lite in primo grado; la Corte d’appello di Palermo, Sezione specializzata agraria, con sentenza depositata il 29 giugno 2018, riformò parzialmente la decisione e condannò le due comproprietarie, ciascuna per la propria quota, a pagare all’affittuario Euro 92.318,25, oltre interessi legali dalla data della sentenza. Dopo la decisione d’appello l’affittuario decedette e la moglie, unica erede, si costituì in Cassazione. La ricorrente propose cinque motivi: (1) violazione delle regole sulle presunzioni e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 16 e 17 della L. n. 203/1982, contestando che fosse provato il contratto agrario; (2) omesso esame della prova del contratto di affitto; (3) omesso esame della cessazione del rapporto, deducendo anche che le condizioni psichiche della madre comproprietaria le avrebbero impedito, nel 2004, di consentire validamente alla cessazione del precedente rapporto e all’instaurazione di uno nuovo; (4) violazione dei criteri di calcolo dell’incremento di valore del fondo conseguente ai miglioramenti; (5) errore nel calcolo dell’indennizzo relativo alla stalla. La controricorrente si costituì tardivamente, circostanza riconosciuta anche dal suo difensore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato la tardività del controricorso, ammettendo tuttavia la difesa della controricorrente a partecipare all’udienza e alla discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c. Il primo motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva valutato il complesso documentale, compresa una dichiarazione sostitutiva della stessa ricorrente nella quale si dichiarava che il fondo era stato ceduto in affitto all’affittuario e che questi era autorizzato a realizzare opere di miglioramento; la valutazione delle prove, logicamente motivata, è riservata al giudice di merito. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, pur formalmente proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., denunciavano in realtà una contraddittorietà della motivazione secondo il paradigma anteriore alla riforma del 2012. Il secondo era inoltre inammissibile perché la Corte d’appello aveva già valutato la documentazione rilevante e implicitamente disatteso la scrittura privata del 6 ottobre 1977 e gli scritti difensivi di altro giudizio; le ammissioni contenute in atti difensivi sottoscritti dal solo procuratore non hanno natura confessoria e valgono come indizi liberamente valutabili, mentre quelle contenute in atti stragiudiziali non hanno neppure tale valore. Il terzo motivo non illustrava adeguatamente il ragionamento presuntivo: l’accertamento di condizioni di invalidità o dei presupposti per l’indennità di accompagnamento non dimostra, di per sé, l’incapacità di agire o l’invalidità del consenso. Il quarto motivo è stato rigettato, perché la ricorrente non aveva specificamente contestato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e la Corte d’appello aveva autonomamente determinato l’incremento di valore secondo il criterio dell’art. 17, comma 2, della L. n. 203/1982, considerando anche i fondi pubblici fruiti dall’affittuario e disponendo un supplemento di consulenza non specificamente contestato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: il mero errore di calcolo è emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall’art. 287 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, contributo previdenziale e IVA. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, essendo la controversia agraria esente.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Della tardività ha dato atto anche il difensore della stessa parte, con conseguente ammissione alla partecipazione all’udienza ed alla discussione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p.
La tardività del controricorso non impedisce al difensore della parte di partecipare all’udienza e alla discussione nei termini previsti dall’art. 370, primo comma, ultimo periodo, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La motivazione della Corte territoriale si sottrae alle critiche mossele, in quanto coerente, altresì, con il costante orientamento di legittimità (Cass. n. 21187 del 08/08/2019 Rv. 655229-01): “Sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.”
La censura di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere in Cassazione una nuova ponderazione delle prove: l’apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito se la decisione è logicamente motivata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, in quanto formulati richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidentemente nell’attuale formulazione, risalente al 2012, ma chiaramente denunciano una contraddittorietà della motivazione, in più parti, secondo il paradigma normativo precedente alla riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.
Dopo la riforma del 2012, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare una mera contraddittorietà della motivazione secondo il paradigma previgente.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Il motivo non precisa, tuttavia, quando alla T. è stata concessa l’indennità di accompagnamento, in considerazione delle sue condizioni di disorientamento spazio-temporale, accertate nel 2001 e comunque non effettua adeguatamente il ragionamento per presunzioni, in quanto da una circostanza certa, ossia l’accertamento delle scadenti condizioni psichiche della T.L., fa derivare una conseguenza (l’invalidità del consenso) di non adeguata derivazione causale.
Il ragionamento presuntivo deve esporre un collegamento adeguato tra il fatto noto e la conseguenza inferita; l’accertamento di condizioni psichiche compromesse non basta, senza ulteriori elementi, a dimostrare l’invalidità del consenso.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La motivazione della Corte territoriale si sottrae alle critiche mossele, in quanto coerente, altresì, con il costante orientamento di legittimità (Cass. n. 21187 del 08/08/2019 Rv. 655229-01): “Sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.”
La valutazione dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta di quelle idonee a fondare il convincimento, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione quando la motivazione è logicamente coerente.
L. n. 203/1982, artt. 16 e 17
La detta consulenza tecnica di ufficio, infatti, non è stata recepita integralmente dalla Corte, avendo il giudice dell’impugnazione proceduto ad una valutazione autonoma al fine di accertare compiutamente l’effettivo incremento di valore di mercato arrecato al fondo, secondo il criterio legale di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 17, comma 2 e l’indennizzo da corrispondere, tenendo conto anche dei fondi pubblici fruiti dal D. ed ha, altresì, espletato un supplemento di consulenza tecnica di ufficio, anche questo non specificamente contestato nelle fasi di merito.
Per quantificare l’indennizzo per i miglioramenti, il giudice deve accertare l’effettivo incremento del valore di mercato del fondo secondo il criterio dell’art. 17, comma 2, considerando anche i fondi pubblici fruiti dall’affittuario; può valutare autonomamente i risultati della consulenza tecnica e disporre un supplemento istruttorio.
art. 287 c.p.c.
Il mezzo è inammissibile, in quanto il semplice errore di calcolo è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale cui all’art. 287 c.p.c.
Il semplice errore di calcolo contenuto nella decisione va fatto valere con il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall’art. 287 c.p.c., non mediante un motivo di ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La natura agraria della controversia preclude che debba darsi atto dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ai fini del raddoppio del contributo unificato sia per il ricorso principale che per quello incidentale.
In questa controversia agraria la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La scelta e la valutazione delle risultanze probatorie, inclusi l’attendibilità e il peso comparativo delle prove, spettano al giudice di merito; in Cassazione non sono riesaminabili quando il giudizio è logicamente motivato.
- Il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo successivo alla riforma del 2012, non consente di denunciare una mera contraddittorietà della motivazione secondo il paradigma normativo previgente.
- Un’inferenza presuntiva deve fondare la conseguenza dedotta su un collegamento adeguato con il fatto noto; l’accertamento dell’invalidità o dei presupposti per l’indennità di accompagnamento non accerta, di per sé, l’incapacità di agire né l’invalidità del consenso.
- Le ammissioni contenute in atti difensivi sottoscritti dal solo procuratore ad litem non hanno natura confessoria, ma costituiscono indizi liberamente valutabili dal giudice; le ammissioni contenute in atti stragiudiziali non hanno neppure tale valore indiziario.
- La quantificazione dell’indennizzo per i miglioramenti agrari deve fare riferimento all’effettivo incremento del valore di mercato del fondo secondo il criterio legale applicabile; la consulenza tecnica non vincola il giudice, che può procedere a una valutazione autonoma e disporre un supplemento.
- Il mero errore di calcolo della decisione deve essere corretto con il procedimento previsto dall’art. 287 c.p.c. e non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
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