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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34079/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la restituzione del 63,46% delle somme complessive di € 1.135.181,01 (pari a € 720.385,87) versate dal Fallimento della S.r.l. Villa San Carlo Borromeo al Fondo Unico di Giustizia, somme che erano state oggetto di confisca dopo l'iscrizione ipotecaria in favore della dante causa Intesa Sanpaolo. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano rigettato la richiesta come tardiva (istanza presentata il 9/8/2022) in quanto la confisca era divenuta definitiva (sentenza Cassazione 20/7/2018, trascritta il 6/3/2019) e inoltre avevano ritenuto non accertata la buona fede della cessionaria. La ricorrente deduceva che la confisca era stata disposta ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, norma che salva i diritti dei terzi in buona fede senza imporre termini di decadenza; sosteneva inoltre l'erroneo richiamo da parte dei giudici ai termini del d.lgs. n. 159/2011 e alla L. n. 228/2012, l'omessa istruttoria circa la notificazione all'Agenzia Nazionale, e la mancata valutazione della propria buona fede (anche alla luce dell'accertamento della buona fede della dante causa, Intesa Sanpaolo). Richiamava la giurisprudenza (Sez. U., Uniland) sulla mancanza di limiti temporali per la prova dei diritti dei terzi in buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la confisca disposta ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 non richiama né la disciplina dell'art. 240-bis c.p. né le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 e, pertanto, non sono applicabili i termini di decadenza richiamati dalla Corte d'appello (art. 58 d.lgs. 159/2011 e art. 1, comma 199, L. n. 228/2012). Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello ha omesso di verificare e motivare la condizione di buona fede della cessionaria, nonostante l'accertamento della buona fede della dante causa e le allegazioni documentali prodotte. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione perché esamini la domanda della ricorrente con riferimento all'accertamento della buona fede e con le necessarie attività istruttorie (anche eventuale fissazione di udienza per la verifica dei crediti e assegnazione di termini). Il Procuratore Generale aveva chiesto analoga statuizione.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 231/2001

    salva la dizione che i diritti acquisiti dai terzi in buona fede restano fatti salvi

    Disciplina autonoma della confisca per responsabilità amministrativa dell'ente: salva i diritti dei terzi in buona fede e non pone limiti temporali alla prova dell'acquisizione del diritto; non richiama la disciplina del d.lgs. 159/2011, perciò non si applicano automaticamente i termini di decadenza previsti da quest'ultimo

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede termini perentori e procedure per la verifica dei crediti nelle misure di prevenzione/confisca disciplinate dal d.lgs. 159/2011; secondo la Cassazione non è applicabile alle confische disposte esclusivamente ai sensi dell'art.19 d.lgs.231/2001 che non rimandano a tale testo

  • art. 1, comma 199, L. n. 228/2012

    Introduce termini (es. 180 giorni) applicabili alle misure di prevenzione; non è richiamabile per le confische ex art.19 d.lgs.231/2001, salvo i casi espressamente previsti

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del Codice Penale ... si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    La Suprema Corte ha rilevato che tale richiamo non opera per l'art.19 d.lgs.231/2001 che non rinvia all'art.240-bis né al d.lgs.159/2011, salvo specifici commi relativi a stabilimenti strategici

  • art. 240-bis c.p.

    Norma riferita a particolari sequestri/confische per i delitti ivi indicati; la sua eventuale estensione alle confische di cui all'art.19 è esclusa se non espressamente richiamata

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Regola la verifica dei crediti mediante udienza: la Corte ha osservato che, ove si volesse applicare il d.lgs. 159/2011, mancava l'udienza e la fissazione di termini da parte del giudice delegato, per cui non poteva essere dichiarata la decadenza

  • Sentenza Sez. U., Uniland n. 11170 del 25/09/2014 (dep. 2015)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'art.19 d.lgs.231/2001 non pone limiti temporali alla prova dei diritti dei terzi in buona fede: il diritto del terzo può essere riconosciuto anche dopo la confisca

Massime di principio

  • Quando la confisca è disposta ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/2001, i terzi che vantano diritti acquisiti in buona fede possono far valere tali diritti anche senza un termine di decadenza specifico: la prova della buona fede può essere fornita anche successivamente alla confisca
  • Non è possibile estendere automaticamente la disciplina procedurale e i termini del d.lgs. 159/2011 o della L. 228/2012 alle confische ex art.19 d.lgs.231/2001 se quest'ultima non li richiama espressamente
  • Il giudice dell'esecuzione (anche in sede di Corte d'appello) ha l'obbligo di valutare l'effettiva buona fede del terzo che reclama la restituzione o l'assegnazione: il terzo ha un onere di allegazione (documentale) e il giudice deve svolgere l'accertamento istruttorio necessario
  • Se la buona fede della dante causa è già stata accertata, tale accertamento vincola o pesa a favore del cessionario che subentra nella medesima posizione, dovendosi procedere all'accertamento della buona fede del cessionario solo se vi siano profili che lo giustifichino
  • Se la disciplina di verifica creditoria prevista per altre tipologie di confisca è ritenuta applicabile, il giudice delegato deve comunque tenere udienza e assegnare i termini perentori previsti; in assenza di tali atti processuali non è legittimo dichiarare la decadenza del terzo

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