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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38375/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, riformando l'assoluzione del Tribunale, lo aveva condannato per rapina aggravata. I motivi di ricorso denunciavano: vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 192 c.p.p.), in particolare sull'interpretazione delle impronte digitali/palmari e sulla presunta 'presa' del vetro durante lo scavalcamento; mancata certezza di identificazione dell'imputato e peculiari censure relative alla valutazione delle descrizioni testimoniali e all'assenza di riconoscimenti formali; violazione dell'art. 628 c.p. (qualificazione della condotta come rapina) e censura sulla quantificazione e negazione delle attenuanti (artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata e rafforzata per ribaltare l'assoluzione, valorizzando le impronte digitali e palmari riconducibili con certezza al Di Fatta, la compatibilità delle descrizioni testimoniali con l'aspetto dell'imputato e la corrispondenza con le immagini di videosorveglianza; ha escluso che la sentenza di primo grado avesse una motivazione più solida, giudicandola congetturale. Ha altresì confermato la legittimità del diniego delle attenuanti e la congruità della determinazione della pena nel minimo edittale. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 530 codice penale (secondo comma)

    "assolto per non avere commesso il fatto" citato nel testo

    Richiamata per ricordare la pronunzia assolutoria di primo grado poi riformata; la Corte ha confrontato la motivazione assolutoria con le risultanze ritenute probanti in appello

  • art. 192 codice di procedura penale

    richiamato rispetto all'accusa di travisamento della prova

    Il ricorrente denunciava travisamento della prova secondo art. 192 c.p.p.; la Corte di legittimità ha ritenuto che non vi fosse travisamento ma congrua valutazione e motivazione della prova

  • art. 628 codice penale

    richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come rapina aggravata

    La corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta come rapina, collegando gli elementi probatori alla fattispecie dell'art. 628 c.p.

  • art. 62-bis codice penale

    richiamato in ordine alle attenuanti generiche

    La Corte ha motivatamente negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi nella condotta dell'imputato

  • art. 133 codice penale

    richiamato in relazione alla determinazione della pena

    La Corte ha spiegato la determinazione della pena, applicando il minimo edittale nonostante l'attribuzione di ruolo centrale nell'esecuzione del reato

Massime di principio

  • La Corte d'appello può ribaltare un'assoluzione se fornisce una motivazione rafforzata e coerente, basata sulla valutazione articolata di elementi probatori (impronte, video, testimonianze) e sull'assenza di giustificazioni alternative plausibili.
  • Impronte digitali/palmari e riscontri video costituiscono un elemento di forte gravità indiziaria quando la loro collocazione è compatibile con la condotta criminosa; in assenza di spiegazioni alternative concrete, possono fondare la condanna anche se manca una formale individuazione testimoniali.
  • L'assenza di una formale ricognizione o riconoscimento fotografico non esclude la possibilità di condanna se il giudice valuta complessivamente gli altri elementi probatori (tracce forensi, compatibilità con descrizioni e filmati).
  • Quando si contesta il travisamento della prova, il rimprovero deve indicare in modo specifico e circostanziato dove la motivazione sia illogica o contraddittoria; censure generiche sono spesso considerate inammissibili.
  • La negazione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato; la presenza di un ruolo 'centrale' può influenzare la valutazione della sanzione, pur compatibilmente con il rispetto dei limiti edittali.
  • In appello e in cassazione il rispetto del principio del contraddittorio e la motivazione puntuale sono essenziali: per riformare una sentenza assolutoria il giudice deve motivare perché le nuove o meglio valutate risultanze probatorie prevalgono sulle ragioni dell'assoluzione.

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