Sentenza n. 13107/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato sul beneficio della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, successivamente corretta, passata in giudicato e notificata a fini esecutivi il 6 novembre 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta docente con accredito complessivo di 1.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dalla legge. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione del giudicato. Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio di una memoria depositata erroneamente da Roma Capitale, estranea alla controversia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha affermato la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di chiarimenti o indicazioni del Ministero sull’adempimento, ha ritenuto provato l’inadempimento alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della Carta docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata chiesta in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza a conoscere dell’azione di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991
Il titolo giudiziale da eseguire comprendeva anche interessi legali e rivalutazione secondo i limiti stabiliti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di dare esecuzione al comando giudiziale quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi a verificare l’inadempimento e a conformare l’attività amministrativa al contenuto della decisione da eseguire.
- Quando l’amministrazione, a fronte della deduzione di inadempimento, non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione del titolo, l’inadempimento può essere accertato applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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