Sentenza n. 287/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico amministrativo regionale n. 1440 del 19.11.2025, avente a oggetto “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari delle AA.SS. della Regione Toscana (CUI 2024-032-0016) - Aggiudicazione”, in parte qua, e precisamente nella parte in cui aggiudica il lotto n. 46 di gara in favore della ditta Effebi Hospital S.r.l.; - della nota di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale del 20.11.2025, avente a oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari - Comunicazione dell’Aggiudicazione definitiva alle Ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 36/2023”, con la quale è stata trasmessa a Convatec Italia S.r.l. la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 1440 del 19.11.2025; - di tutti i Verbali della Commissione giudicatrice, allegati alla Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 1440 del 19.11.2025, nessuno eccettuato e/o escluso, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, e così, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti Verbali: del 9.04.2025; del 8.05.2025; del 22.05.2025; del 11.06.2025; del 30.07.2025; del 9.07.2025; del 3.09.2025; del 11.09.2025; del 10.10.2025; del 1.10.2025 e relativi Allegati; - nonché, ancora, della Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 1476 del 19.12.2024, avente a oggetto “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari- indizione”, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; - ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, della Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 276 del 4.03.2025, avente a oggetto “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari delle AA.SS. della Regione Toscana- adeguamento normativo atti di gara a seguito del D. lgs. n. 209/2024 (determina di indizione n.1476/2024)”; - del bando di gara, pubblicato in data 6.03.2025, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la Fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; - del Disciplinare di gara relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la Fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; - del Capitolato Normativo e Prestazionale relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; - del Capitolato Tecnico relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la Fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità della scelta di ESTAR – Ente di supporto tecnico amministrativo regionale di procedere all’aggiudicazione del lotto n. 46 di gara, con cui si è richiesta la fornitura di un “Kit per la gestione delle feci liquide e semiliquide composto da: voce a) sonda per evacuazione, sacca di raccolta e siringa di gonfiaggio, monouso e latex free; voce b) sacca di ricambio per suddetto sistema”, in forza del criterio del prezzo più basso, in pretesa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio, e la conseguente condanna della stazione appaltante alla riedizione della procedura di gara esente dai vizi lamentati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 46 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici, nonché lex specialis nella parte in cui prevedeva il criterio del minor prezzo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 46, disposta in favore di un’altra impresa, nonché gli atti di gara nella parte in cui stabilivano l’aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso. Ha dedotto la violazione dell’art. 108, commi 1, 2, lettera c), e 3, del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., oltre a illogicità e ingiustizia manifeste. Secondo la ricorrente, la fornitura di kit per la gestione delle feci liquide e semiliquide non avrebbe caratteristiche standardizzate, ma sarebbe caratterizzata da notevole contenuto tecnologico e innovativo, con pluralità di prodotti aventi caratteristiche differenti e con dispositivi coperti da brevetto. Pertanto, la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente ha inoltre dedotto l’illogicità della scelta rispetto ad altri lotti della medesima gara e rispetto a gare bandite da altre amministrazioni per dispositivi analoghi. ESTAR ha sostenuto che anche prodotti ad alto contenuto tecnologico possono essere standardizzati, che la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e che il disciplinare aveva individuato una fornitura basica, idonea a soddisfare il fabbisogno amministrativo. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva offerto un kit diverso e più avanzato rispetto al prodotto basico richiesto dal capitolato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha osservato che il lotto richiedeva un kit basico composto da sonda per evacuazione, sacca di raccolta, siringa di gonfiaggio e sacca di ricambio, mentre la ricorrente aveva offerto un prodotto diverso, dotato di ulteriori caratteristiche. La censura è stata quindi considerata “fuori fuoco”, perché valutava il dispositivo offerto in assoluto senza confrontarlo con il prodotto e con le caratteristiche richieste dalla lex specialis. Il Collegio ha ritenuto applicabili anche all’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 i principi elaborati sotto il previgente art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, in ragione della continuità della disciplina: una fornitura è standardizzata quando, per sua natura o per la prestazione richiesta negli atti di gara, non può essere eseguita che secondo un’unica modalità, sicché non vi è una reale esigenza di comparare qualitativamente offerte differenziate. Il carattere basico del kit richiesto è stato ritenuto sufficiente a giustificare il ricorso al minor prezzo. La copertura brevettuale del prodotto offerto dalla ricorrente è stata giudicata irrilevante, poiché riferita a un dispositivo diverso da quello richiesto. Sono state respinte anche le censure di contraddittorietà rispetto ad altri lotti e ad altre procedure di gara: la scelta del minor prezzo costituisce una facoltà della singola stazione appaltante, esercitabile nell’ambito della propria discrezionalità, e le diverse scelte di altre amministrazioni non dimostrano l’illegittimità della scelta operata da ESTAR. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ESTAR; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 108 d.lgs. 36/2023
comma 1, comma 2, lettera c), e comma 3
La disposizione disciplina i criteri di aggiudicazione; il ricorso al minor prezzo è legittimo per forniture standardizzate, secondo un’interpretazione in continuità con il previgente art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa al difetto di motivazione è stata respinta, poiché la natura basica e standardizzata della fornitura richiesta dalla lex specialis è stata ritenuta sufficiente a sostenere la scelta del minor prezzo.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’illegittimità della scelta della stazione appaltante, esercitata nell’ambito della discrezionalità riconosciuta nella definizione del proprio fabbisogno.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Ai fini della scelta del criterio di aggiudicazione, la standardizzazione di una fornitura deve essere valutata con riferimento non soltanto alle caratteristiche astratte del prodotto presente sul mercato, ma anche alla prestazione concretamente richiesta dalla stazione appaltante nella lex specialis.
- È legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo quando la fornitura richiesta è strettamente vincolata a caratteristiche tecniche predeterminate o presenta natura basica e ripetitiva, tale da escludere una reale utilità della comparazione qualitativa tra offerte.
- La presenza di prodotti tecnologicamente avanzati, innovativi o brevettati sul mercato non rende di per sé illegittimo il criterio del minor prezzo, se tali caratteristiche riguardano prodotti diversi o ulteriori rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante come necessario per soddisfare il proprio fabbisogno.
- La scelta del criterio di aggiudicazione costituisce espressione della discrezionalità della stazione appaltante; le diverse scelte compiute in altre gare o da altre amministrazioni non costituiscono, di per sé, prova di illogicità o contraddittorietà della scelta effettuata nella singola procedura.
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