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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44642/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il provvedimento del pubblico ministero del 4/2/2022 che non aveva restituito la somma di Euro 41.870. Il ricorrente sosteneva che la somma era oggetto di un sequestro probatorio parzialmente annullato dal Tribunale e che quindi era illegittimo attribuirla ad un diverso provvedimento di sequestro preventivo per equivalente; deduceva inoltre che non poteva ritenersi esaurito il potere di impugnazione in relazione al presunto sequestro preventivo imputato alla somma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il rimedio esperibile contro i provvedimenti relativi all'esecuzione del sequestro (compresi i provvedimenti di rigetto della restituzione) sia l'opposizione al giudice dell'esecuzione, da individuarsi nel giudice che ha disposto la misura (art. 665 c.p.p., ossia il giudice per le indagini preliminari), e non il ricorso al Tribunale per il riesame. Poiché il ricorrente aveva proposto impugnazione davanti al Tribunale per il riesame invece dell'opposizione al GIP, l'impugnazione era inammissibile e, per conseguenza, inammissibile anche il ricorso per cassazione. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    il rimedio esperibile è l'opposizione al giudice dell'esecuzione, individuato nel giudice che ha disposto la misura (GIP)

    La Corte interpreta l'art. 665 c.p.p. nel senso che le questioni sull'esecuzione del sequestro e sulla restituzione devono essere trattate con opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (GIP), non con ricorso al tribunale per il riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

    L'art. 616 c.p.p. viene applicato per irrogare sanzioni pecuniarie e spese a carico del ricorrente per ricorso inammissibile

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020

    il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; rilevante ai fini del rito ma non decisiva sul merito della questione di competenza

  • Sez. 3, Sentenza n. 30405 del 08/04/2016 (Murino)

    riferimento giurisprudenziale sulla competenza del pubblico ministero e del giudice dell'esecuzione

    Giurisprudenza consolidata che delimita le questioni attinenti all'esecuzione del sequestro come rientranti nelle prerogative del pubblico ministero, con possibilità di controllo giudiziale tramite opposizione al giudice dell'esecuzione

  • Sez. 2, Sentenza n. 50169 del 11/11/2015 (Nobile)

    il GIP non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico riservati al tribunale del riesame

    Conferma la ripartizione di competenze: il giudice per le indagini preliminari non decide sul fumus del reato (competenza del tribunale del riesame)

  • Sez. 5, Sentenza n. 14039 del 12/02/2020 (Lamaj)

    ulteriore richiamo giurisprudenziale sulla ripartizione di competenze tra GIP e tribunale del riesame

    Ribadisce che questioni sostanziali sulla legittimità del provvedimento cautelare spettano al tribunale del riesame, mentre l'opposizione al GIP riguarda le modalità di esecuzione

Massime di principio

  • Contro il diniego di restituzione di cose o somme sequestrate l'impugnazione ordinaria è l'opposizione al giudice dell'esecuzione (GIP) ai sensi dell'art. 665 c.p.p.; proporre ricorso al tribunale per il riesame può essere inammissibile se ciò travalica la competenza del riesame
  • La competenza à ripartita: il tribunale del riesame decide sulla legittimità e sul "fumus" del sequestro preventivo; il giudice per le indagini preliminari (giudice dell'esecuzione) decide sulle modalità di esecuzione e sulle opposizioni alla restituzione
  • Se la parte ritiene che una somma sia stata indebitamente attribuita a un diverso provvedimento cautelare, deve valutare e proporre il rimedio processuale corretto in relazione all'oggetto del contestazione (opposizione al GIP per questioni di esecuzione; istanza/riesame per questioni di legittimità del sequestro preventivo)
  • L'adozione del rimedio processuale sbagliato può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e conseguenti condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), pertanto è essenziale verificare preventivamente la competenza giurisdizionale
  • In pratica, in situazioni analoghe: prima verificare se si contesta la modalità di esecuzione (si va dal GIP con opposizione) o la legittimità del sequestro (si procede davanti al tribunale del riesame); se sono entrambe rilevanti, valutare parallelamente i rimedi e i relativi tempi per non incorrere in inammissibilità

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