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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20596/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento e della cartella presupposta relative a IVA e altri tributi per l'anno 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo valida la notifica della cartella eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la sede risultante dal registro delle imprese. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 140 c.p.c., sostenendo che il concessionario non aveva dimostrato il perfezionamento della notifica, poiché non risultavano l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio né la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola distinta di spedizione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., 215 e 216 c.p.c. e 22 d.lgs. 546/1992, contestando la riferibilità della relata di notifica alla cartella impugnata e la validità dell'attestazione di conformità della copia prodotta, oltre alla mancata esibizione dell'originale nonostante le contestazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della lite della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in considerazione del consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale applicato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il perfezionamento della notifica della cartella grava su chi la invoca in giudizio.

  • art. 140 c.p.c.

    Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la regolarità della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa, quale parte integrante della relazione di notifica.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la rilevanza probatoria di documenti riprodotti in copia o di dati riportati su copia di relata.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della copia autenticata della relata di notifica prodotta in giudizio.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione della genuinità della documentazione prodotta.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione della genuinità della documentazione prodotta e alla mancata esibizione dell'originale.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al regime di produzione e contestazione dei documenti nel processo tributario.

  • Corte cost. n. 3 del 2010

    Le pronunce additive hanno efficacia retroattiva e incidono sulla disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel caso di notifica della cartella di pagamento con il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica non è data dalla sola distinta di spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata inviata a compimento delle formalità ex art. 140 c.p.c. è parte integrante della relata di notifica, perché consente di verificare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Le pronunce additive della Corte costituzionale in materia di notificazione operano retroattivamente, sicché il requisito probatorio dell'avviso di ricevimento rileva anche per notifiche eseguite prima della decisione costituzionale richiamata.
  • Se manca la prova della corretta esecuzione della notifica dell'atto presupposto, deve essere accolto il ricorso del contribuente e resta assorbita ogni ulteriore censura relativa alla validità della documentazione notificatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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