Sentenza n. 1482/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - del decreto del Rettore n. -OMISSIS- del 24.02.2023, con cui è stato revocato il titolo di specializzazione sostegno per la scuola secondaria di primo grado; - nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di revoca, qualificata dal giudice come decadenza, del titolo di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale che aveva eliminato il titolo di specializzazione conseguito dopo il superamento dell’esame finale del percorso formativo per il sostegno. Ha dedotto, con un unico motivo articolato, l’eccesso di potere, la violazione degli artt. 3 e 7-10 della legge n. 241/1990 e la violazione delle indicazioni ministeriali sui titoli di accesso. In particolare, ha contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento; ha sostenuto di possedere comunque il requisito curriculare per l’accesso alla classe di concorso A-22, assumendo che i crediti formativi richiesti nei diversi settori scientifico-disciplinari potessero essere liberamente cumulati e ripartiti; ha invocato, in caso di dubbio interpretativo del bando, il principio del favor admissionis. In una memoria non notificata ha inoltre dedotto la lesione del legittimo affidamento sulla regolarità del titolo conseguito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il provvedimento, nonostante il nomen di revoca, come dichiarazione di decadenza dal beneficio per originaria mancanza dei requisiti di accesso. La decadenza, fondata sull’accertamento della non veridicità o insussistenza dei requisiti dichiarati e prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, costituisce esercizio vincolato del potere e non richiede la rinnovazione della valutazione dell’interesse pubblico propria della revoca o dell’annullamento d’ufficio. La mancata comunicazione di avvio non avrebbe comunque comportato l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, l’Università aveva concretamente interlocuito con l’interessato, acquisendone osservazioni e documentazione. Nel merito, il giudice ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’allegato A del d.m. n. 259/2017: per la classe A-22 erano necessari almeno 12 CFU in ciascuno dei settori L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, L-LIN/01 e M-GGR/01, mentre la libera ripartizione era consentita soltanto nel gruppo espresso mediante settori separati dalla disgiuntiva “o”, relativo ai crediti nei settori L-ANT/02 o L-ANT/03 e M-STO/01, M-STO/02 o M-STO/04. Il ricorrente non possedeva i crediti necessari nei settori L-LIN/01 e L-FIL-LET/04. Le previsioni erano inequivoche, sicché non era applicabile il favor admissionis. La censura sull’affidamento, proposta per la prima volta con memoria non notificata, è stata dichiarata inammissibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.m. n. 775/2021
Richiamato dal bando quale fonte dei requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno.
art. 3, comma 1, lett. b), d.m. n. 92/2019
Richiamato dal bando per individuare i titoli di accesso ai percorsi di specializzazione.
art. 5, comma 2, d.m. n. 92/2019
Richiamato dal bando per i requisiti di accesso alla specializzazione.
d.P.R. n. 19/2016
Fonte dei requisiti curriculari e dei crediti richiesti per l’accesso alle classi di concorso.
d.m. n. 259/2017, allegato A
almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 M-GGR/01, 12 tra LANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04
Per la classe A-22 il requisito di 12 CFU opera separatamente per i settori indicati in modo distinto; la ripartizione libera è ammessa solo all’interno del gruppo in cui i settori sono separati dalla disgiuntiva “o”.
d.m. 616/2017
Richiamato dal bando per la certificazione dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
art. 71, comma 1, d.P.R. n. 445/2000
Consente i controlli sulle dichiarazioni sostitutive; nel caso concreto il controllo è stato attivato a seguito di un ragionevole dubbio sulla veridicità dei requisiti dichiarati.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
il dichiarante decade dai benefici
La decadenza dal beneficio consegue in modo vincolato all’accertamento della non veridicità o insussistenza delle dichiarazioni rilevanti, senza margini di discrezionalità e indipendentemente dall’elemento soggettivo.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Rileva per distinguere la revoca, subordinata alla presenza dei relativi presupposti e alla rinnovazione della valutazione dell’interesse pubblico, dalla decadenza accertata nel caso concreto.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990
La violazione procedimentale relativa alla mancata comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 7-10 l. n. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e alla comunicazione di avvio; la censura è stata respinta per la natura vincolata dell’atto e per l’interlocuzione comunque avvenuta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Un provvedimento denominato “revoca” deve essere qualificato secondo la sua effettiva causa giuridica: quando incide su un beneficio per l’originaria mancanza o non veridicità dei requisiti dichiarati, esso costituisce dichiarazione di decadenza e non revoca, né annullamento d’ufficio.
- La decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 è un potere vincolato: una volta accertata la non veridicità o l’insussistenza del requisito dichiarato, l’amministrazione deve adottare la decadenza, senza discrezionalità sull’an o sull’esito e senza che rilevino dolo o colpa del dichiarante.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento della decadenza quando l’atto abbia natura vincolata e sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; la concreta interlocuzione con l’interessato costituisce inoltre elemento ulteriore di infondatezza della censura partecipativa.
- Quando una disciplina dei requisiti curriculari prescrive un numero minimo di crediti per più settori scientifico-disciplinari distinti, la soglia deve essere rispettata per ciascun settore indicato separatamente. La libera ripartizione dei crediti è ammessa soltanto all’interno di un gruppo i cui settori siano espressamente collegati dalla disgiuntiva “o” secondo la struttura della previsione normativa.
- Il principio del favor admissionis non trova applicazione per superare una previsione sui requisiti di accesso che risulti inequivoca nella sua struttura e nel suo significato.
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