Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 794/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno n. 794/2026 e, in primo grado, delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro di ricusazione della lista per incandidabilità del candidato sindaco

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Sottocommissione Elettorale Circondariale aveva ricusato una lista elettorale perché il candidato sindaco era stato dichiarato incandidabile ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, con sentenza del Tribunale di Avellino dell'8 luglio 2024, confermata dalla Corte d'appello di Napoli con decreto del 26 novembre 2024 passato in giudicato. In primo grado erano stati dedotti la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, la violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, la motivazione perplessa e illogica, l'erroneità dei presupposti, la disparità di trattamento e la carenza di accertamento. Erano stati inoltre sollevati dubbi di legittimità costituzionale della disciplina. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l'incandidabilità operasse per la prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale riguardante il Comune interessato dallo scioglimento e che la disciplina non presentasse profili di manifesta incostituzionalità. In appello sono state riproposte censure relative all'interpretazione dell'art. 143, comma 11, al difetto di motivazione, all'erroneità dei presupposti, alla disparità di trattamento e alla carenza di accertamento. Prima della decisione l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della rinuncia sostanziale alla prosecuzione manifestata dall'appellante. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone il pieno e irretrattabile soddisfacimento dell'interesse sostanziale, mentre l'improcedibilità deriva da una situazione sopravvenuta, di fatto o di diritto, che rende definitivamente inutile la decisione. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, esaminando sommariamente il merito. Ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado: la dichiarazione di incandidabilità era coperta da giudicato e, pertanto, le contestazioni relative alla sua fondatezza e allo scioglimento del consiglio comunale erano inammissibili; la disciplina dell'art. 143, comma 11, nel testo modificato dal d.l. n. 113/2018, estende l'interdizione a due turni elettorali; non era stata provata l'identità assoluta delle situazioni necessaria per configurare disparità di trattamento; non emergevano profili tali da giustificare una rimessione alla Corte costituzionale. L'appellante è stato condannato alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione prevede l'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale; nella formulazione modificata, la misura opera per due turni elettorali. L'incandidabilità riguarda la prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune interessato dallo scioglimento.

  • art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018

    Ha esteso la durata dell'incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 a due turni elettorali.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato con riferimento alle censure di difetto e illogicità della motivazione, non esaminate nel merito a seguito della dichiarazione di improcedibilità, ma considerate ai fini della soccombenza virtuale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato per distinguere la cessazione della materia del contendere dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 129 c.p.a.

    Richiamato incidentalmente in relazione alla compatibilità dell'istanza con la specialità del rito elettorale.

  • art. 48 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ritenuta non idonea a giustificare la rimessione.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti in relazione al diritto di accesso alle cariche elettive; il Collegio non ha ravvisato una violazione rilevante.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione alla censura di disparità di trattamento e alla questione di legittimità costituzionale; la disparità richiede la prova dell'identità assoluta delle situazioni comparate.

  • art. 13 Cost.

    Richiamato dal Collegio nel rigetto della prospettazione di illegittimità costituzionale della misura interdittiva.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione, rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale; essa si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che richiede il pieno e irretrattabile soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato.
  • La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere accerta un assetto sostanziale sopravvenuto integralmente favorevole al ricorrente ed è idonea al giudicato sostanziale; la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non accerta invece la soddisfazione della pretesa, ma l'inutilità della decisione per il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può applicare la soccombenza virtuale, effettuando una sommaria delibazione del merito per individuare quale parte sarebbe risultata vittoriosa.
  • La dichiarazione giudiziale, passata in giudicato, di incandidabilità ai sensi dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 preclude la rimessione in discussione, nel giudizio elettorale relativo alla ricusazione della lista, delle contestazioni concernenti la stessa incandidabilità e i relativi presupposti.
  • La disciplina dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificata dal d.l. n. 113/2018, opera per due turni elettorali e si riferisce alla prima tornata elettorale di ciascun livello istituzionale concernente il Comune interessato dallo scioglimento.
  • La disparità di trattamento può essere riconosciuta solo quando sia dimostrata rigorosamente l'identità assoluta delle situazioni poste a confronto; in mancanza di tale prova, la censura non può trovare accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleInterdittiva e informazione antimafia
RamiElezioniProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.