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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25030/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della condanna (precedente rito abbreviato) per: a) bancarotta fraudolenta per distrazione di beni (capo a), b) reati tributari ai sensi del D.Lvo 74/2000 (capo b, art.11 comma 1) per condotte distrattive e sottrazione delle scritture contabili finalizzate a sottrarsi al pagamento delle imposte, e c) reato di cui all'art.4 D.Lvo 74/2000 per indicazione in dichiarazione annuale di elementi attivi inferiori al reale (capo c). I motivi di ricorso (cinque) contestavano, tra l'altro: la mancata specificità e illogicità della motivazione quanto alla posizione di Burunova (sostenendo fosse mera segretaria e non amministratrice), l'erronea qualificazione come bancarotta documentale dolosa nonostante la contabilità fosse affidata al rag. Bandini e parte dei registri risultasse non esibita per guasto informatico, la valutazione delle poste attive di bilancio (crediti, immobilizzazioni, rimanenze) ritenute non corrispondenti al vero e gonfiate per ottenere un finanziamento, la fondatezza degli addebiti tributari basati su bilanci che i ricorrenti avevano contestato come inattendibili, e la contestazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità e della negazione delle attenuanti, in particolare per la minima partecipazione di Burunova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso in parte accogliendo i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e per insussistenza di errori di motivazione relativi alla qualificazione di Burunova come amministratrice di fatto e alla qualificazione della bancarotta documentale. Tuttavia il terzo motivo (relativo alla bancarotta distrattiva fondata sulle poste di bilancio) è stato ritenuto fondato: la Cassazione ha censurato la Corte d'Appello per non aver valutato adeguatamente l'affidabilità intrinseca dei dati di bilancio e per non esserci confrontata esaustivamente con le deduzioni difensive che ne contestavano la veridicità (es. ipotesi di gonfiamento per ottenere credito e assenza di riscontri sui creditori indicati). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a), al reato di cui al capo c) (art.4 D.Lvo 74/2000) e al trattamento sanzionatorio. Inoltre la Cassazione ha rilevato la prescrizione del reato tributario di cui al capo b) (art.11 D.Lvo 74/2000, fatti di aprile 2014) e ha quindi annullato senza rinvio il capo b) per estinzione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti e la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per il nuovo giudizio sui punti annullati con rinvio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 74/2000

    Gli articoli sono stati invocati per i reati tributari contestati: art.11/1 per le condotte finalizzate a sottrarsi all'imposta sui redditi e IVA (capo b) e art.4 per la dichiarazione infedele (capo c). La Corte ha collegato gli accertamenti fiscali ai dati di bilancio ritenuti in primo grado attendibili, ma la Cassazione ha disposto che se il bilancio è contestato come non attendibile occorre una valutazione motivata della sua intrinseca affidabilità prima di usarlo come prova della distrazione o dell'evasione.

  • Disposizione introdotta dal DL 13/8/2011 n.138, convertito con L.148/2011

    aumento del termine di prescrizione dei delitti tributari di un terzo

    La Corte ha richiamato la disposizione per calcolare la prescrizione del reato tributario commesso il 30/9/2013 (capo c) e per la determinazione dei termini; tuttavia per il capo b) (aprile 2014) è stata rilevata la prescrizione nel maggio 2022, tenendo conto delle sospensioni/periodi rilevanti.

  • Codice Civile

    La giurisprudenza cita l'art.2710 cod. civ. (presunzione di attendibilità delle scritture contabili). La Cassazione ha ribadito che tale presunzione non può automaticamente valere quando l'imprenditore contesti l'attendibilità dei libri: in tali casi il giudice deve motivare specificamente e valutare le prove contrapposte prima di desumere la previa disponibilità dei beni dal bilancio.

  • Codice Penale

    Richiamato in relazione agli effetti dell'interruzione della prescrizione (periodi di sospensione/interruzione da computare nel calcolo della prescrizione dei reati tributari). La Corte ha tenuto conto di tali regole nel dichiarare estinto per prescrizione il capo b).

  • Legge Fallimentare

    art.219 (menzionata come criterio per aggravante del danno di rilevante gravità)

    La Corte ha rimandato la valutazione dell'applicabilità dell'aggravante e delle attenuanti alla Corte d'appello in sede di rinvio, ritenendo necessari nuovi accertamenti dopo la riconsiderazione delle questioni di fatto sulla bancarotta e sugli importi distratti.

Massime di principio

  • Quando la prova della distrazione di beni è desunta dalle poste attive di bilancio, il giudice deve preliminarmente valutare e motivare sull'attendibilità intrinseca del bilancio; non è sufficiente richiamare automaticamente la presunzione di cui all'art.2710 c.c. se l'imprenditore contesta la veridicità delle scritture.
  • La semplice affidamento della tenuta delle scritture ad un professionista non esclude responsabilità degli amministratori: l'omessa consegna o la mancata collaborazione con il curatore possono essere valutate come elementi indiziari del dolo, salvo che la difesa non dimostri con specificità l'estraneità o l'inesistenza della volontà dolosa.
  • Se la difesa solleva concrete e specifiche ragioni di non attendibilità delle scritture (es. gonfiamento del bilancio per ottenere credito, assenza di riscontri sui creditori), il giudice deve confrontarsi esplicitamente e fornire risposte motivate a tali censure; omissioni motivazionali possono portare alla cassazione con rinvio.
  • La prescrizione dei reati tributari va calcolata tenendo conto delle modifiche normative (aumento di un terzo per certe disposizioni) e dei periodi di sospensione/interruzione; in alcuni casi la prescrizione può estinguere il capo d'imputazione anche se altri capi vengono rimessi in giudizio.
  • Le questioni relative ad aggravanti e attenuanti possono essere riaperte in sede di rinvio quando l'annullamento investe il riconoscimento della responsabilità o la consistenza dei fatti su cui si basa il trattamento sanzionatorio.

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