Sentenza del 10/07/2018 n. 3136 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Agevolazioni tributarie- sisma del 1990- rimborso d'imposta - spetta sia al sostituto di imposta che al sostituito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990. In particolare, si discute se il rimborso dell'imposta indebitamente versata, previsto dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, possa essere richiesto soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento oppure anche dal sostituito, cioè dal lavoratore dipendente o assimilato sul cui reddito sono state operate le ritenute.
La decisione
Il principio affermato è che il rimborso può essere richiesto sia dal sostituto d'imposta sia dal sostituito. Hanno diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate i titolari di redditi da lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati o assimilati, limitatamente alle ritenute subite. Sono invece esclusi i soggetti che esercitano attività d'impresa. Il testo non indica l'esito processuale concreto né identifica le parti del giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9, comma 17
Prevede il regime agevolativo collegato agli eventi sismici del dicembre 1990 e costituisce uno dei riferimenti normativi per la sospensione o riduzione degli obblighi tributari dei soggetti colpiti.
Legge n. 190/2014, art. 1, comma 665
Il rimborso d'imposta a favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 può essere richiesto sia dal sostituto d'imposta sia dal sostituito.
La norma è interpretata nel senso che la legittimazione a chiedere il rimborso non spetta esclusivamente a chi ha materialmente versato l'imposta, ma anche al lavoratore o altro percettore di redditi da lavoro dipendente o assimilati che abbia subito la ritenuta.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale riconosce il rimborso di ritenute indebitamente applicate, la richiesta può essere presentata anche dal contribuente effettivamente inciso economicamente dalla ritenuta, non soltanto dal soggetto che l'ha versata all'Erario.
- Il diritto al rimborso deve essere collegato alla natura del reddito e alla concreta applicazione della ritenuta: sono inclusi i redditi da lavoro dipendente e quelli equiparati o assimilati, mentre non è automaticamente esteso ai redditi d'impresa.
- La legittimazione al rimborso del sostituito non elimina la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, l'effettiva applicazione della ritenuta e il rispetto degli eventuali termini e adempimenti procedurali.
- In casi analoghi occorre distinguere tra il soggetto formalmente obbligato al versamento, il sostituto d'imposta, e il soggetto che sopporta effettivamente il prelievo, il sostituito: entrambi possono essere legittimati se la disciplina speciale non limita espressamente il rimborso a uno solo di essi.
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