Cassazione Penale, Sentenza n. 25974/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che, il 19/03/2025, aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso deduceva che l'ordinanza aveva assunto come unico parametro la mancanza di un lavoro regolare, senza considerare che il reato in espiazione risale al 2009, che da allora non sono stati commessi altri reati, che il ricorrente vive in Italia dal 1994, è inserito nella famiglia e nella comunità e svolge lavoro in nero presso l'esercizio commerciale gestito dal figlio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha dato prevalenza alla mancanza di mezzi leciti di sussistenza quale elemento che impedisce una prognosi favorevole di reinserimento e rende concreto il rischio di commissione di nuovi reati ai sensi dell'art. 47, comma 2, ord. pen. La deduzione circa il lavoro in nero è stata considerata non documentata e, comunque, rafforza la valutazione del rischio perché indica il reperimento di mezzi in modo illecito (e con possibili illeciti fiscali/contributivi). Le altre argomentazioni (distanza temporale del reato, assenza di ulteriori reati, inserimento familiare) sono state dichiarate inammissibili per mancanza di specificità e come richiesta di diversa valutazione discrezionale. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La Corte interpreta l'art. 47, comma 2, come richiedente che il giudice verifichi l'esistenza di mezzi leciti di sussistenza: la loro assenza può giustificare il rifiuto di misure alternative per il rischio di commissione di nuovi reati.
art. 47-ter ord. pen.
Richiamato come normativa di riferimento per le istanze di misure alternative; la disponibilità di lavoro non è l'unico parametro, ma resta rilevante la verifica dei mezzi leciti di sostentamento.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che impone la sintetica enunciazione del motivo in sede di ricorso per cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti prescritti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- La disponibilità di mezzi leciti di sussistenza è un elemento rilevante nella valutazione delle misure alternative: la loro assenza può legittimamente motivare il diniego per rischio di recidiva.
- La presenza di lavoro non è l'unico parametro, ma il giudice deve accertare concretamente come il soggetto si procura i mezzi di vita; il lavoro in nero, se allegato senza prove, è inammissibile e può anzi rafforzare il sospetto di illiceità.
- Argomentazioni generiche su distanza temporale del reato, inserimento familiare o assenza di ulteriori condanne non sono sufficienti se non specificamente documentate e non contestano il percorso logico del giudice di merito.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di sorveglianza salvo casi di manifesta illogicità o violazione di legge; pertanto l'appello deve dimostrare tale viziabilità.
- Per ottenere misure alternative è utile provare concretamente la stabilità di reddito lecito e l'effettiva integrazione sociale mediante documentazione (contratti di lavoro, dichiarazioni fiscali, prove di attività sociale o familiare) per neutralizzare il motivo dell'insufficienza di mezzi leciti.
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