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Sentenza

Sentenza del 06/04/2018 n. 1545 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Sanzioni - Presunzioni - Irretroattività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità retroattiva dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 1990, secondo cui le attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. Il contribuente ha contestato l'utilizzo di tale presunzione per periodi anteriori all'entrata in vigore della norma, sostenendo che essa introduce una disciplina sostanziale sfavorevole e non una mera regola procedimentale o probatoria.

La decisione

La presunzione non può essere applicata retroattivamente. La disposizione introduce infatti una novità sostanziale a detrimento del contribuente, incidendo sul trattamento fiscale delle somme detenute all'estero e imponendo una presunzione di provenienza da evasione. Ne consegue che essa opera solo per le situazioni e i periodi successivi alla sua entrata in vigore, nel rispetto del principio di irretroattività delle norme sostanziali sfavorevoli.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 1990

    Presunzione di provenienza da evasione fiscale delle somme detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria.

    La norma ha natura sostanziale perché introduce una presunzione sfavorevole al contribuente e modifica il trattamento fiscale delle somme detenute all'estero; pertanto non può essere applicata a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Principio di irretroattività delle norme sostanziali tributarie sfavorevoli

    Una disciplina che introduce nuovi presupposti impositivi, presunzioni sostanziali o conseguenze fiscali più gravose non può incidere retroattivamente su fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria introduce una presunzione legale sfavorevole che incide sull'esistenza o sulla quantificazione dell'obbligazione fiscale, essa deve essere considerata sostanziale e, di regola, non può applicarsi retroattivamente.
  • La qualificazione di una disposizione come probatoria o procedimentale non dipende soltanto dalla sua collocazione formale: occorre verificare se produca effetti sostanziali peggiorativi sulla posizione del contribuente.
  • Per contestare un accertamento fondato su una presunzione introdotta successivamente ai fatti contestati, il contribuente deve verificare la data di entrata in vigore della norma e dimostrare che l'Amministrazione l'ha applicata a periodi precedenti.
  • Le presunzioni relative possono consentire la prova contraria, ma ciò non elimina necessariamente la loro natura sostanziale né permette, per questo solo motivo, l'applicazione retroattiva.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra norme che regolano soltanto le modalità del procedimento e norme che modificano il carico fiscale o probatorio: solo le prime possono, in determinati casi, applicarsi anche a procedimenti relativi a periodi precedenti.

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