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Sentenza

Sentenza n. 121/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio rigetto formatosi per il rilascio del permesso di soggiorno lavoro subordinato e/o altro permesso equiparato o attesa occupazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SINGH KARANJIT il 18\11\2025: del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202500249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione; con motivi aggiunti, revoca del nulla osta per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere ottenuto un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o, in subordine, per attesa occupazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 del d.P.R. 394/1999, nonché difetto di istruttoria, sostenendo di dover dimostrare soltanto il possesso dei requisiti generali per il rilascio del titolo e che la verifica della disponibilità della quota di ingresso dovesse essere svolta d'ufficio dall'amministrazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato il provvedimento del 10 ottobre 2024 con cui era stato revocato il nulla osta per carenza della documentazione necessaria alla presentazione della domanda. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, notificati il 18 novembre 2025, chiedendo l'annullamento della revoca e reiterando la domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. La revoca del nulla osta era stata adottata il 10 ottobre 2024, quindi anteriormente alla proposizione del ricorso sul silenzio, notificato e depositato il 31 marzo 2025. Ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 117, comma 5, c.p.a., l'azione avverso il silenzio presuppone che l'inadempimento permanga al momento della decisione; l'adozione di un provvedimento espresso sull'istanza esclude invece la perdurante inerzia e, nel caso concreto, la stessa sussistenza dell'interesse ad agire già al momento dell'introduzione del giudizio. Il giudice ha inoltre dichiarato irricevibili i motivi aggiunti. La revoca era stata conosciuta dal ricorrente, quantomeno, con il deposito in giudizio da parte dell'amministrazione il 22 aprile 2025; i motivi aggiunti sono stati notificati soltanto il 18 novembre 2025, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., ne è stata dichiarata l'irricevibilità. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento

    L'azione avverso il silenzio è proponibile soltanto finché perdura l'inadempimento dell'amministrazione; se l'amministrazione si è già espressa, manca il presupposto dell'azione e l'interesse ad agire.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

    Il provvedimento espresso sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti entro i termini propri dell'atto; l'adozione di un atto amministrativo esclude la perdurante inerzia rilevante ai fini dell'azione ex art. 117 c.p.a.

  • art. 29 c.p.a.

    L'impugnazione del provvedimento amministrativo deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza del provvedimento.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La tardività dell'impugnazione comporta la declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha assegnato alle parti un termine per controdedurre sui profili di inammissibilità e irricevibilità rilevati d'ufficio.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio presuppone che, al momento della decisione giudiziale, perduri l'inadempimento dell'amministrazione; se l'amministrazione ha già adottato un provvedimento espresso sull'istanza, non è configurabile il comportamento inerte che giustifica l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
  • Quando il provvedimento espresso sull'istanza è stato adottato prima della proposizione dell'azione avverso il silenzio, il ricorso è inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire, anche se il provvedimento è stato conosciuto dal ricorrente soltanto nel corso del giudizio.
  • Il provvedimento espresso connesso all'oggetto di un giudizio sul silenzio può essere impugnato con motivi aggiunti soltanto nel rispetto del termine decadenziale previsto per l'impugnazione del nuovo atto e secondo il rito applicabile.
  • Ai fini della decorrenza del termine per proporre motivi aggiunti, la conoscenza del provvedimento può risultare dal suo deposito in giudizio da parte dell'amministrazione; la successiva notificazione dei motivi aggiunti oltre sessanta giorni determina la loro irricevibilità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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