Cassazione Penale, Sentenza n. 25546/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva ritenuto sussistente la revoca tacita della costituzione di parte civile e, per effetto, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Naji Zaity per intervenuta prescrizione e aveva revocato le statuizioni risarcitorie. Il ricorrente lamentava violazione di legge (artt. 76, 82 e 523 c.p.p.), vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente dedotto la revoca tacita dalla presunta condotta renitente alle sollecitazioni contenute nel decreto di citazione, nonostante la parte civile avesse depositato una manifestazione di persistente interesse e una successiva memoria di conclusioni e richiesta di liquidazione spese, documenti che dimostravano il perdurante interesse alla decisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Dopo la presentazione del ricorso, l'imputato ha versato la somma concordata (euro 3.000), estinguendo le obbligazioni risarcitorie e rendendo privo di interesse il gravame; inoltre l'avv. Elisa Sforza, difensore del ricorrente, ha depositato memoria di rinuncia al ricorso. La Corte ha rilevato che la sopravvenuta carenza d'interesse non è imputabile al ricorrente (essendo intervenuta dopo il deposito del ricorso) e perciò ha dichiarato l'inammissibilità senza condannare il ricorrente alle spese né al versamento in favore della Cassa delle ammende, richiamando principio secondo cui la perdita di interesse non imputabile non configura soccombenza.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente quale norma violata in relazione alla costituzione/revoca della parte civile; dalla motivazione si evince che la Corte non ha ritenuto decisivo il profilo processuale dedotto, perché la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione ha reso il ricorso privo di interesse.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito dei profili relativi agli effetti della costituzione di parte civile; la Corte di legittimità si è concentrata sulla carenza d'interesse sopravvenuta, rendendo superflua una disamina risolutiva della presunta violazione di tale norma.
Invocato dal ricorrente con riferimento ai vizi di motivazione e agli effetti processuali; la Cassazione ha comunque dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, senza irrogare sanzioni processuali al ricorrente.
Massime di principio
- La revoca tacita della costituzione di parte civile richiede un'attenta valutazione del comportamento della parte: atti successivi che esprimono interesse (manifestazioni di persistenza, memorie, richieste di liquidazione) ostano a ritenere la revoca, ma non impediscono che una sopravvenuta estinzione del credito renda privo di interesse un impugnazione già proposta.
- La sopravvenuta estinzione dell'obbligazione risarcitoria (es. pagamento concordato) posteriormente al deposito del ricorso può determinare l'inammissibilità per carenza d'interesse; se tale sopravvenienza non è imputabile al ricorrente, non si applicano le sanzioni tipiche della soccombenza (spese e versamento alla Cassa delle ammende).
- Prima di proporre impugnazioni, è utile valutare il rischio che il resistente estingua l'obbligazione: se possibile, ottenere garanzie o misure conservative per preservare l'interesse processuale.
- Se si ritiene che la corte territoriale abbia errato nel ritenere revocata la costituzione di parte civile, è importante documentare e rendere espliciti tutti gli atti che dimostrano il perdurante interesse (depositi, comunicazioni, richieste di liquidazione) e segnalare tempestivamente eventuali omissioni procedurali.
- La rinuncia al ricorso da parte dell'avvocato o la sopravvenuta mancanza di interesse devono essere annotate con precisione perché incidono sugli effetti processuali e sulle eventuali condanne alle spese.
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