Cassazione Penale, Sentenza n. 9940/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna per denuncia di sinistro non accaduto (artt. 110 e 642, 2° c., c.p.). Le doglianze principali riguardano: la tardività della querela alla luce dell'art. 148 d.lgs. 209/2005 (comma 2-bis) e dell'art. 124 c.p.; l'illegittima utilizzazione nel penale della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) svolta nel giudizio civile; vizi di motivazione relativi al diniego delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.) e alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (nel ricorso di Niespolo) contestazione della valutazione probatoria della CTU, richiesta di accesso alla giustizia riparativa e deduzioni sulla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: 1) non si applica la decorrenza speciale prevista dal comma 2-bis dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni perché la compagnia non aveva comunicato le "determinazioni conclusive" comprensive della decisione di presentare querela; pertanto il dies a quo è stato correttamente ancorato alla conoscenza certa del fatto-reato (art. 124 c.p.), che nel caso è avvenuta con l'espletamento della CTU civile; 2) la CTU d'ufficio svolta nel giudizio civile poteva essere acquisita e utilizzata nel processo penale (quale documento/prova documentale) e, nel caso, il civile risultava definito con sentenza irrevocabile; 3) le valutazioni del merito sulla esclusione delle attenuanti generiche e sulla non applicabilità della causa di particolare tenuità sono accertamenti di fatto, congruamente motivati e non sindacabili in cassazione; 4) la richiesta di accesso alla giustizia riparativa avanzata in Cassazione è inammissibile per incompetenza del giudice di legittimità (la competenza, durante la pendenza del ricorso per cassazione, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato); 5) confermata la commisurazione della pena (pena base di un anno, ridotta di un quarto a 9 mesi). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; la richiesta della parte civile di rifusione delle spese di legittimità è respinta.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
Il termine per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza certa, su base di elementi seri, della dimensione oggettiva e soggettiva del fatto-reato; se sono necessari accertamenti per individuare l'autore, il termine decorre dall'esito di tali indagini.
art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), comma 2-bis
La decorrenza speciale del termine per la querela (3 mesi) può essere ancorata allo spirare dei 30 giorni entro i quali l'impresa comunica le sue determinazioni conclusive solo se l'impresa ha effettivamente comunicato al danneggiato le determinazioni conclusive e lo ha informato della decisione di presentare querela; una comunicazione interlocutoria o una mera decisione di non offrire risarcimento non sono sufficienti.
art. 234 cod. proc. pen.
Disciplina l'acquisizione di atti del procedimento civile nel penale; la CTU civile può essere acquisita come documento nel processo penale secondo la normativa processuale, con la conseguenza che la sua utilizzazione è compatibile e legittima in molteplici casi.
art. 238 e 238-bis cod. proc. pen.
Si distingue tra verbali di prove assunte nel giudizio civile e documenti; la CTU d'ufficio, essendo atto documentale, non è soggetta alle stesse limitazioni dei verbali e può essere acquisita nei modi consentiti per la prova documentale.
art. 526 cod. proc. pen.
Consente l'utilizzazione di documenti formati fuori dal processo penale; la CTU civile può essere utilizzata come documento ai fini probatori nel processo penale.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; il giudice del merito può valorizzare singoli elementi considerati prevalenti per concedere o negare le attenuanti generiche, motivando la scelta.
art. 131-bis cod. pen.
La valutazione della particolare tenuità del fatto è complessa e richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno; tale valutazione è rimessa al giudice del merito e non è facilmente sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
artt. 110 e 642 cod. pen.
Art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato); art. 642 c.p. punisce le frodi assicurative (denuncia o attestazione di sinistro non avvenuto). La sentenza ha confermato la sussistenza del reato contestato in concorso.
art. 129-bis cod. proc. pen.
Regola l'accesso ai programmi di giustizia riparativa durante la fase di cognizione; la competenza per disporre l'invio è di norma del giudice competente, ma l'art. 45-ter disp. att. dispone specifiche regole in caso di ricorso per cassazione.
art. 45-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.
Stabilisce che, durante la pendenza del ricorso per cassazione, la competenza a provvedere sull'accesso alla giustizia riparativa spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (es.: la Corte d'appello), rendendo improcedibile la richiesta presentata in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia sulle spese processuali nel procedimento di Cassazione; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per valutare la tempestività della querela quando è coinvolta una compagnia di assicurazione, verificare se l'impresa abbia comunicato al danneggiato le "determinazioni conclusive" e la decisione di presentare querela: solo questa comunicazione attiva la decorrenza speciale prevista dall'art. 148 comma 2-bis; comunicazioni interlocutorie non bastano.
- Il dies a quo dell'art. 124 c.p. decorre dalla conoscenza certa, con elementi seri, dell'illecito e dell'autore: se sono necessari accertamenti per individuare l'autore, il termine decorre dall'esito di tali accertamenti.
- Le consulenze tecniche d'ufficio svolte in giudizi civili possono essere acquisite nel processo penale come documenti e utilizzate per la decisione, salvo casi particolari; la loro utilizzabilità va valutata caso per caso e può dipendere anche dallo stato del giudizio civile.
- I giudizi del merito sulla valutazione delle prove, sull'esclusione delle attenuanti generiche e sulla non configurabilità della particolare tenuità sono valutazioni fattuali: per riuscire in cassazione occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o un travisamento macroscopico delle prove, non una diversa interpretazione dei medesimi elementi.
- Le richieste connesse alla giustizia riparativa devono essere presentate all'autorità competente (di norma il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato durante la pendenza del ricorso per cassazione); se avanzate in Cassazione sono inammissibili per incompetenza.
- Per contestare in Cassazione l'utilizzo di atti civilistici nel penale è utile documentare profili di illegittimità formale dell'acquisizione (es. mancanza di accesso, violazione del contraddittorio) o la non rappresentatività documentale, altrimenti la questione sarà ricondotta alla valutazione del merito.
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