Sentenza n. 4257/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2210/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 2210/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente € 1.000 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che condannava il Ministero a corrisponderle complessivamente € 1.000 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Lamentando il mancato adempimento, ha chiesto che fosse ordinato il pagamento, che fosse applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e che fosse nominato un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inerzia. Ha inoltre chiesto la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all'Amministrazione 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per pagare quanto dovuto in base al titolo, dedotti eventuali pagamenti già effettuati. L'importo richiesto dalla creditrice non vincola definitivamente il Ministero: capitale residuo e interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza alla luce del titolo e della legge, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c.; sono dovuti anche gli ulteriori accessori legittimamente maturati e gli oneri con titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali successivi alla proposizione del ricorso. Ha respinto la richiesta di astreinte perché, data l'esiguità del debito, la penalità sarebbe eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua. Per il caso di mancato adempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che agirà su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 60 giorni; non è dovuto compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato; nel caso concreto, la sentenza lavoristica costituiva titolo idoneo a fondare la pretesa di pagamento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;
La penalità di mora non va applicata quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
artt. 1282 e seguenti c.c.
fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt.1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili,
I conteggi degli interessi presentati dal creditore non vincolano l'Amministrazione: la misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate applicando le disposizioni codicistiche e le ulteriori norme pertinenti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Prima di avviare il recupero coattivo di somme dovute in base a un titolo esecutivo, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici beneficiano di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 114, comma 4, c.p.a.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva, prevedendo l'attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e indicando gli adempimenti e il termine per eseguirli.
art. 93 c.p.c.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari è disposta facendo applicazione delle norme del processo amministrativo richiamate dal giudice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza serve a rendere effettivo il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e non ha contenuto costitutivo del credito: la sua esatta consistenza dipende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza i conteggi degli interessi predisposti dal creditore non vincolano l'Amministrazione; spettano all'Amministrazione, e in caso di intervento al commissario ad acta, la verifica della misura e della decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere la misura eccessivamente afflittiva.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, anche subordinandone l'intervento all'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine.
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