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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22236/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, per omesso versamento di ritenute IRPEF riferite agli anni 2011 e 2013. La società contribuente, già ammessa a concordato preventivo e poi omologata la procedura, aveva impugnato la cartella dinanzi alla CTP, che aveva annullato l'atto ritenendo che il credito erariale fosse adeguatamente soddisfatto dal piano concordatario. In appello la CTR aveva rigettato il gravame dell'Ufficio con motivazione molto sintetica. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; con il secondo motivo deduceva violazione di varie norme tributarie e concorsuali, sostenendo che la notificazione della cartella era dovuta e che la CTR avrebbe dovuto eventualmente rideterminare il credito, non annullarlo. La società resisteva e contestava anche la regolarità della notifica del ricorso per cassazione e la proponibilità del ricorso in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura della società sulla notifica del ricorso e ha escluso che la doppia conforme precludesse il ricorso, poiché l'Agenzia aveva dedotto un vizio di nullità della sentenza e violazioni di legge. Nel merito, ha accolto il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era meramente apparente, apodittica e incomprensibile, poiché non spiegava perché l'accantonamento in bilancio e il richiamo al piano concordatario garantissero l'Erario né perché la cartella dovesse essere dichiarata illegittima. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione che ha condotto all'emissione della cartella

  • art. 54-bis D.P.R. 633/1972

    richiamato come base del controllo automatizzato posto a fondamento della cartella

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro violato per l'asserita carenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l'anomalia motivazionale

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza, ritenuto violato dalla CTR

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione

  • artt. 36, secondo comma, n. 4, 53, 54 e 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamati come norme del processo tributario relative alla motivazione e al giudizio di appello

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo come norme sulla valutazione delle prove

  • artt. 160, 168 e 180 R.D. 267/1942

    richiamati nel secondo motivo in relazione agli effetti del concordato preventivo e alla disciplina concorsuale

  • artt. 14, 25, 46 e 90 D.P.R. 602/1973

    richiamati nel secondo motivo in tema di riscossione e notificazione della cartella

  • art. 2 D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo quale norma sul riparto della giurisdizione tributaria/procedimento

  • art. 13 D.Lgs. 471/1997

    richiamato in relazione alle sanzioni per omesso versamento

  • art. 6, comma 5, D.Lgs. 472/1997

    richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria tributaria

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione meramente apparente quando il giudice di merito enuncia formule generiche o apodittiche che non consentono di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito e non spiegano le ragioni della decisione.
  • La motivazione è apparente anche quando la sentenza afferma conclusioni contraddittorie o non intelligibili, senza chiarire il nesso tra i fatti richiamati e l'esito decisorio.
  • La regola della doppia conforme non impedisce il ricorso per cassazione quando il ricorrente deduce vizi di nullità della sentenza o violazioni di legge, e non soltanto censure sul vizio motivazionale in fatto.
  • In sede di legittimità, se viene accolto il motivo che denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, gli ulteriori motivi che presuppongono l'esame del merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneConcordato preventivoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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