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Sentenza

Sentenza n. 3396/2026 - Napoli, Sezione 9

Per l'ottemperanza della sentenza n. 5030/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 26456/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.06.2025, notificata il 03.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale Docente dell'importo di euro 157,78.

Giustizia amministrativa202601400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 157,78 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione di euro 157,78 a titolo di retribuzione professionale docente. L'amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione della sentenza mediante certificazione di cancelleria e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale e di pagare le spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario dotato di adeguata competenza tecnica. Il giudice ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre agli accessori dovuti e al contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento dell'incarico.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, unitamente all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, per il rimborso connesso all'utilizzo del mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non spontaneamente eseguito dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine prefissato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione, la verifica dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per procedere all'esecuzione giudiziale.
  • L'incarico di ausiliario del giudice, compreso quello di commissario ad acta, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura e il modulo previsti per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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