Sentenza n. 3396/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l'ottemperanza della sentenza n. 5030/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 26456/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.06.2025, notificata il 03.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale Docente dell'importo di euro 157,78.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 157,78 a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione di euro 157,78 a titolo di retribuzione professionale docente. L'amministrazione non ha dato spontanea esecuzione al titolo giudiziale. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione della sentenza mediante certificazione di cancelleria e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale e di pagare le spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario dotato di adeguata competenza tecnica. Il giudice ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre agli accessori dovuti e al contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento dell'incarico.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato, unitamente all'art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, per il rimborso connesso all'utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non spontaneamente eseguito dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine prefissato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione, la verifica dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per procedere all'esecuzione giudiziale.
- L'incarico di ausiliario del giudice, compreso quello di commissario ad acta, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura e il modulo previsti per gli ausiliari del giudice.
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