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Sentenza

Sentenza n. 189/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della nota dell’Agenzia Forestale Regionale 18.12.2024 che, facendo espresso richiamo all’art. 5 della legge Regione Umbria n. 28 del 19.11.2001, è volta ad eludere l’applicazione della normativa ex D.Lgs. 3.4.2018 n. 34 e D.M. 12.8.2021 e la richiesta di ripristino colturale della ricorrente e, per quanto possa occorrere, della nota AFOR 12.11.2024; - della nota della “Direzione regionale sviluppo economico e servizio foreste” della Regione Umbria datata 9.12.2024, pervenuta alla ricorrente, a seguito di accesso agli atti, il 16.1.2025, che, per quanto attiene al ripristino e recupero di attività agricole sulle superfici escluse dalla definizione di bosco, pone una serie di condizioni e di procedure non previste dalla normativa di riferimento e assolutamente limitative, volte a precludere la possibilità del ripristino colturale.

Giustizia amministrativa202500134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note regionali e di AFOR relative alle condizioni, ai pareri e alle procedure necessarie per il ripristino colturale di terreni con vegetazione arborea e arbustiva

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto il ripristino ad oliveto di terreni abbandonati, richiamando l’art. 3 del d.m. 12 agosto 2021 e documentando la precedente coltivazione. AFOR ha richiesto un’integrazione tecnica diretta ad asseverare la presenza o meno del bosco e, successivamente, ha indicato l’applicabilità delle procedure regionali per la trasformazione dei terreni saldi e l’estirpazione degli arbusteti. La Regione ha chiarito che le superfici continuano a essere considerate bosco fino all’avvio degli interventi autorizzati e che occorre acquisire preventivamente i pareri degli organi di tutela paesaggistica, valutando anche l’eventuale autorizzazione paesaggistica. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, sostenendo che le note avrebbero introdotto requisiti e procedure non previsti dalla disciplina statale, che il procedimento fondato sull’art. 3 del d.m. 12 agosto 2021 non sarebbe subordinato all’individuazione delle aree nel Piano paesaggistico regionale, che sarebbe illegittimo il rinvio alle procedure del regolamento regionale n. 7/2002 e che sarebbero inconferenti i richiami alla disciplina paesaggistica e alla normativa regionale. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per impugnazione di atti endoprocedimentali e, comunque, l’infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le note impugnate erano atti endoprocedimentali privi di lesività diretta e attuale. Il procedimento non era concluso: la ricorrente non aveva prodotto l’asseverazione richiesta da AFOR sulla presenza e consistenza di alberi e arbusti, necessaria per qualificare i terreni come bosco o escluderli da tale definizione. Le note richiamavano procedure diverse a seconda della qualificazione delle aree e non individuavano definitivamente la natura dei terreni né l’esito del procedimento; pertanto l’esito restava aperto e mancava un interesse attuale all’annullamento. Il giudice ha inoltre escluso che fosse ammissibile una domanda meramente interpretativa sulla portata della normativa. In via aggiuntiva, ha ritenuto infondate le censure nel merito: l’interpretazione della disciplina da parte degli uffici rientrava nelle loro competenze; i percorsi previsti dall’art. 2 e dall’art. 3 del d.m. 12 agosto 2021 sono equivalenti quanto al risultato, sebbene il riferimento alla deroga fosse improprio; la qualificazione dell’area come bosco deve precedere la verifica delle conseguenze autorizzatorie; ove sussista un bosco giuridico, sono necessarie le valutazioni degli organi preposti alla tutela paesaggistica, mentre, in presenza di vincolo idrogeologico anche senza bosco, trovano applicazione le norme regionali sui terreni saldi e sugli arbusteti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 12 agosto 2021

    le superfici individuate come (potenzialmente) ripristinabili a coltura, “continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti”

    La qualificazione delle superfici come potenzialmente ripristinabili non elimina, fino all’avvio degli interventi autorizzati, la necessità di verificare la sussistenza del bosco e di acquisire le autorizzazioni eventualmente richieste.

  • art. 5 d.lgs. 34/2018

    Rileva per la definizione di bosco e per l’individuazione delle superfici suscettibili di ripristino delle attività agricole e pastorali.

  • art. 2 d.m. 12 agosto 2021

    Prevede l’individuazione delle superfici meritevoli di ripristino nel Piano paesaggistico regionale o mediante intesa tra Stato e Regione.

  • artt. 142 e 146 d.lgs. 42/2004

    Le aree qualificabili come bosco sono sottoposte a vincolo paesaggistico e la loro trasformazione richiede le valutazioni e l’autorizzazione paesaggistica degli organi competenti, salvo le ipotesi escluse dalla legge.

  • artt. 53-57 r.r. Umbria n. 7/2002

    “Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”

    In presenza di vincolo idrogeologico, le procedure regionali sui terreni saldi e sugli arbusteti restano applicabili anche quando non sia configurabile un bosco in senso giuridico.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto tardiva la memoria depositata da AFOR e non ne ha tenuto conto.

Massime di principio

  • Le note con cui l’amministrazione richiede integrazioni istruttorie e prospetta le procedure applicabili, senza qualificare definitivamente l’area né concludere il procedimento, sono atti endoprocedimentali privi di lesività diretta e attuale e non possono essere autonomamente impugnate.
  • Non è ammissibile utilizzare il giudizio amministrativo per ottenere una pronuncia meramente interpretativa sulla portata di norme, in assenza di un provvedimento definitivo idoneo a ledere direttamente e attualmente la posizione del ricorrente.
  • Nel procedimento di ripristino di attività agricole su superfici abbandonate, la dimostrazione dei criteri minimi di abbandono non esclude la previa verifica della qualificazione dell’area come bosco secondo i parametri normativi applicabili.
  • Le aree qualificabili come bosco continuano a essere considerate tali fino all’avvio degli interventi di ripristino autorizzati; la trasformazione del bosco può quindi richiedere le valutazioni degli organi competenti in materia di tutela paesaggistica e l’eventuale autorizzazione paesaggistica.
  • In presenza di vincolo idrogeologico, le norme regionali poste a tutela dell’assetto idrogeomorfologico sui terreni saldi e sugli arbusteti conservano autonoma applicazione e non sono sostituite dai criteri minimi statali per il riconoscimento dello stato di abbandono.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraVincoli e piani paesaggisticiTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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