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Direttiva 2012/36

Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012 , recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida per adeguare i codici della patente, il contenuto degli esami e le caratteristiche tecniche dei veicoli usati nelle prove. Introduce modifiche per tenere conto dell’evoluzione tecnica, in particolare dei motocicli elettrici e dei veicoli pesanti con cambi manuali o automatici/semi-automatici. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 dicembre 2013. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica tecnica della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, con aggiornamento dei codici armonizzati, delle prove d’esame e dei requisiti dei veicoli utilizzati per gli esami.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche negli ordinamenti nazionali in materia di rilascio, contenuto e annotazioni delle patenti di guida ai sensi della direttiva 2006/126/CE. Incide sulle categorie di patente AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D, DE, D1 e D1E, nonché sui veicoli impiegati nelle prove di capacità e comportamento e sui codici armonizzati riportati sulla patente. Sono rilevanti anche le interazioni con il regolamento (CE) n. 561/2006 e con il regolamento (CEE) n. 3821/85; per taluni candidati C1/C1E non ricadenti nell’ambito di applicazione di quest’ultimo è prevista una possibile esenzione nazionale.

Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina europea della patente di guida per aggiornare i codici armonizzati riportati sul documento, adeguare i contenuti delle prove di capacità e comportamento e adattare i requisiti tecnici dei veicoli utilizzati negli esami. L’intervento è motivato, nei considerando, dall’evoluzione tecnica dei veicoli e dall’esigenza di rendere gli esami più rappresentativi delle categorie effettivamente guidate, con effetti anche in termini di sicurezza stradale e di riduzione degli oneri per PMI e microimprese.

Finalità e contesto normativo

La direttiva modifica la direttiva 2006/126/CE, richiamata come base giuridica specifica all’articolo 8 di quest’ultima. I considerando evidenziano tre direttrici principali:

  • aggiornamento dei codici e subcodici della patente alla luce delle nuove categorie di veicoli;
  • revisione delle prove per le categorie motociclistiche A1, A2 e A, anche per tenere conto dei motocicli elettrici;
  • adeguamento delle prove per le categorie C e D, con attenzione a veicoli più moderni, sicuri e meno inquinanti, spesso dotati di cambi semi-automatici o ibridi.

Viene inoltre chiarito che la direttiva 2006/126/CE sarebbe divenuta pienamente applicabile il 19 gennaio 2013 e che la presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano gli Stati membri, che devono recepirle nel proprio diritto interno entro il termine fissato. Sul piano materiale, la direttiva incide sulla disciplina delle patenti per le categorie AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D, DE, D1 e D1E.

L’intervento tocca:

  • il contenuto dei codici da apporre sulla patente;
  • i contenuti delle prove teoriche e pratiche;
  • i requisiti dei veicoli impiegati nelle prove;
  • la gestione delle restrizioni connesse al cambio automatico;
  • alcune possibili esenzioni nazionali per candidati C1/C1E non soggetti al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Modifica dei codici armonizzati della patente

Nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE vengono aggiornati i codici da riportare sulla patente:

  • inserito il codice 46: "Solo per tricicli";
  • cancellato il codice 72;
  • sostituito il codice 73 con la limitazione ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1);
  • cancellati i codici da 74 a 77;
  • sostituito il codice 79 con una serie di sottocodici (79.01-79.06), relativi a veicoli a due ruote con o senza side-car, veicoli AM a tre ruote o quadricicli leggeri, tricicli, tricicli con rimorchio fino a 750 kg, motocicli A1 con specifico rapporto potenza/peso e veicoli BE con rimorchio oltre 3 500 kg;
  • inseriti i codici 80 e 81, relativi a limiti di età per titolari di patente A per triciclo a motore e per motociclo a due ruote;
  • inserito il codice 90, utilizzato in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo;
  • sostituito il codice 96, relativo a combinazioni di veicolo B e rimorchio con massa complessiva tra 3 500 kg e 4 250 kg;
  • aggiunto il codice 97, che segnala il divieto per il conducente di guidare un veicolo di categoria C1 rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Contenuto teorico dell’esame e apparecchio di controllo

Nell’allegato II, punto 4.1.1, viene aggiornato il contenuto della formazione/esame teorico sulle disposizioni in materia di periodi di guida e riposo del regolamento (CE) n. 561/2006 e sull’uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85.

Viene inoltre inserito il punto 4.1 bis, che attribuisce agli Stati membri la facoltà di esentare i candidati alla patente C1 o C1E non rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 dall’obbligo di dimostrare la conoscenza delle materie di cui ai punti 4.1.1-4.1.3. Si tratta quindi di una discrezionalità nazionale espressa, non di un obbligo uniforme.

Cambio manuale, cambio automatico e restrizioni sulla patente

Il nuovo punto 5.1 disciplina in modo più preciso la distinzione tra veicoli con cambio manuale e automatico.

In sintesi:

  • chi vuole conseguire l’abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve sostenere l’esame su un veicolo con cambio manuale;
  • sono considerati automatici i veicoli che non rispondono alla definizione di cambio manuale;
  • se la prova è svolta su veicolo con cambio automatico, la patente deve riportarlo e abilita solo alla guida di veicoli automatici;
  • per le categorie C, CE, D e DE, gli Stati membri possono decidere di non indicare la restrizione da cambio automatico quando il candidato sia già titolare di una patente ottenuta su veicolo con cambio manuale in una delle categorie elencate e abbia svolto le manovre previste al punto 8.4.

Si tratta di una previsione che lascia agli Stati membri un margine di scelta specifico, nei limiti fissati dalla direttiva.

Requisiti dei veicoli per le prove delle categorie motociclistiche

Il punto 5.2 viene riformulato per fissare criteri minimi più dettagliati per i veicoli utilizzati nelle prove di capacità e comportamento delle categorie A1, A2 e A.

Per la categoria A1:

  • motociclo senza sidecar;
  • potenza nominale massima di 11 kW;
  • rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
  • velocità almeno pari a 90 km/h;
  • se a combustione interna, cilindrata almeno di 120 cm3;
  • se elettrico, rapporto potenza/peso almeno pari a 0,08 kW/kg.

Per la categoria A2:

  • motociclo senza sidecar;
  • potenza nominale almeno di 20 kW e non superiore a 35 kW;
  • rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg;
  • se a combustione interna, cilindrata almeno di 400 cm3;
  • se elettrico, rapporto potenza/peso almeno pari a 0,15 kW/kg.

Per la categoria A:

  • motociclo senza sidecar;
  • massa a vuoto superiore a 180 kg;
  • potenza nominale almeno di 50 kW;
  • lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima;
  • se a combustione interna, cilindrata almeno di 600 cm3;
  • se elettrico, rapporto potenza/peso almeno pari a 0,25 kW/kg.

Gli Stati membri possono rendere i criteri più severi o aggiungerne di ulteriori e possono applicare una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta per A1, A2 e A.

Requisiti dei veicoli per le prove delle categorie C e CE

Per le categorie C e CE, la direttiva aggiorna i requisiti dei veicoli da utilizzare negli esami tenendo conto dei veicoli moderni e delle esigenze di sicurezza ed efficienza.

Per la categoria C il veicolo deve avere:

  • massa limite pari o superiore a 12 000 kg;
  • lunghezza pari o superiore a 8 m;
  • larghezza pari o superiore a 2,40 m;
  • velocità di almeno 80 km/h;
  • ABS;
  • cambio con selezione manuale delle marce da parte del conducente;
  • apparecchio di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85;
  • spazio di carico in cassone chiuso con altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice;
  • presentazione con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

Per la categoria CE il complesso veicolare deve avere:

  • un autoarticolato o un insieme composto da un veicolo idoneo per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m;
  • massa limite pari o superiore a 20 000 kg;
  • lunghezza complessiva pari o superiore a 14 m;
  • larghezza pari o superiore a 2,40 m;
  • velocità di almeno 80 km/h;
  • ABS;
  • cambio con selezione manuale delle marce;
  • apparecchio di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85;
  • spazio di carico in cassone chiuso con altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice;
  • presentazione con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Verifiche preliminari e apparecchio di controllo

Il punto 8.1.4 viene sostituito per precisare che il candidato deve dimostrare la capacità di controllare servofreno e servosterzo, verificare ruote e bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli, livelli dei liquidi e strumentazione installata, compreso l’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85.

Tale ultimo requisito non si applica ai candidati alle patenti C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del regolamento.

Guida sicura e attenta al risparmio energetico

La direttiva introduce espressamente un nuovo elemento valutativo, il punto 8.4, denominato "Guida sicura e attenta al risparmio energetico".

Il candidato deve dimostrare uno stile di guida capace di:

  • garantire la sicurezza;
  • ridurre il consumo di carburante;
  • ridurre le emissioni;
  • adattarsi alle fasi di accelerazione e decelerazione;
  • essere corretto in salita e in discesa, se necessario mediante la selezione manuale delle marce.

Guida attenta ai consumi e all’ambiente nelle categorie professionali

Il punto 9.3.2 viene sostituito per includere, per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, la valutazione della guida attenta ai consumi e all’ambiente. La prova deve verificare il controllo appropriato di:

  • numero di giri;
  • cambio delle marce;
  • frenate;
  • accelerazioni.

Recepimento, entrata in vigore e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Valutazione operativa per professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto perché:

  • richiede l’adeguamento delle norme nazionali su patenti ed esami di guida;
  • incide sulla gestione dei codici e delle restrizioni annotate sulle patenti;
  • introduce margini di discrezionalità limitati per gli Stati membri, in particolare sulle esenzioni C1/C1E e sulla non indicazione della restrizione per cambio automatico in taluni casi;
  • consolida il collegamento tra formazione alla guida e requisiti tecnici dei veicoli, con effetti anche per autoscuole, motorizzazioni e soggetti che operano con veicoli professionali.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati della direttiva 2006/126/CE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 2006/126/CE secondo l’allegato della direttiva. Le modifiche riguardano i codici armonizzati da annotare sulla patente e i requisiti delle prove di capacità e comportamento.

Codici e subcodici sulla patente

Nell’allegato I sono aggiornati i codici della patente: inserito il codice 46 (solo per tricicli); cancellato il codice 72; sostituito il codice 73; cancellati i codici da 74 a 77; sostituito il codice 79 con sottocodici 79.01-79.06; inseriti i codici 80 e 81; inserito il codice 90; sostituito il codice 96; aggiunto il codice 97 relativo ai veicoli di categoria C1 rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Contenuto teorico dell’esame e possibile esenzione C1/C1E

Nell’allegato II, punto 4.1.1, è aggiornato il contenuto teorico relativo ai periodi di guida e di riposo del regolamento (CE) n. 561/2006 e all’uso dell’apparecchio di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85. È inserito il punto 4.1 bis, che consente agli Stati membri di esentare i candidati alla patente C1 o C1E non ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 dal dimostrare la conoscenza delle materie di cui ai punti 4.1.1-4.1.3.

Cambio manuale e automatico

Il punto 5.1 stabilisce che chi intende ottenere l’abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve sostenere la prova su un veicolo dotato di cambio manuale; i veicoli diversi sono considerati automatici. Se la prova è sostenuta su veicolo con cambio automatico, la patente deve indicarlo e abilita solo a veicoli automatici. Per le categorie C, CE, D e DE gli Stati membri possono non indicare la restrizione automatica se il candidato è già titolare di patente ottenuta su veicolo con cambio manuale in una delle categorie indicate e ha eseguito le manovre del punto 8.4.

Requisiti dei veicoli per le prove A1, A2 e A

Il punto 5.2 aggiorna i requisiti minimi per i motocicli utilizzati negli esami: per A1, A2 e A sono previsti limiti di potenza, rapporto potenza/peso, velocità minima, e cilindrata minima per motori a combustione; per i veicoli elettrici sono fissati rapporti potenza/peso minimi specifici. Gli Stati membri possono imporre requisiti più severi o aggiuntivi e, per A1, A2 e A, possono applicare una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.

Requisiti dei veicoli per le prove C e CE

Per le categorie C e CE sono fissati requisiti tecnici dettagliati: massa minima, dimensioni minime, velocità minima, ABS, cambio con selezione manuale delle marce, apparecchio di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85, caratteristiche dello spazio di carico e massa totale effettiva minima al momento della presentazione.

Verifiche preliminari e uso dell’apparecchio di controllo

Il punto 8.1.4 richiede il controllo di servofreno, servosterzo, ruote, bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli, livelli dei liquidi e strumentazione installata, compreso l’apparecchio di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest’ultimo requisito non si applica ai candidati C1 o C1E non rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

Guida sicura ed efficiente dal punto di vista energetico

È inserito il punto 8.4, che introduce una prova sulla guida sicura e attenta al risparmio energetico: il candidato deve dimostrare uno stile di guida capace di garantire la sicurezza e ridurre consumo di carburante ed emissioni nelle accelerazioni, decelerazioni, in salita e in discesa, se necessario usando manualmente le marce.

Guida attenta ai consumi e all’ambiente

Il punto 9.3.2 è sostituito per includere, per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, la verifica della guida attenta ai consumi e all’ambiente mediante controllo di giri motore, cambi marcia, frenate e accelerazioni.

Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2013 e di comunicarle immediatamente alla Commissione, con riferimento alla direttiva in sede di pubblicazione; inoltre va trasmesso il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasporticircolazione stradalepatenti di guidasicurezza stradalearmonizzazione tecnica

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