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Sentenza

Sentenza n. 1312/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza sentenza del Tribunale di Roma n. 1937/2023, pubbl. il 24/02/2023 RG n. 19658/2022, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202508432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 1937/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per gli anni di servizio a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la corresponsione dell'importo di euro 2.285,73, quantificato nel titolo giudiziale, e l'adozione delle misure necessarie a conformare l'amministrazione al giudicato. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Poiché il titolo proveniva dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il sindacato del giudice amministrativo è rimasto circoscritto all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrazione del giudicato né nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. L'assenza di chiarimenti dell'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, ha condotto all'accertamento dell'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il TAR non ha applicato subito la penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ma ha precisato che essa potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva, limitata all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato, senza poter integrare il contenuto del titolo né compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione.
  • In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, anche sostituendosi all'amministrazione, dopo l'infruttuosa scadenza del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente con la pronuncia di ottemperanza, potendo essere negata quando non risultino ancora attuali i relativi presupposti e successivamente richiesta in caso di perdurante inadempimento oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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