Tribunale, Sentenza T-486/21
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022. — OE contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Telelavoro – Domanda di rimborso di spese telefoniche e di connessione a Internet – Rigetto della domanda – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità parziale – Articolo 71 e allegato VII dello Statuto – Dovere di sollecitudine – Principi di uguaglianza e di non discriminazione – Diritto al rispetto della vita privata. — Causa T-486/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una funzionaria della Commissione che chiedeva il rimborso delle spese Internet e telefoniche sostenute durante il telelavoro imposto dalla pandemia e la fornitura di un accesso professionale a Internet. Ha ritenuto che l’articolo 71 e l’allegato VII dello Statuto non prevedano tali rimborsi e che lo Statuto non fosse illegittimo per non essersi ancora adattato alla nuova situazione. Sono stati respinti anche i motivi fondati su dovere di sollecitudine, non discriminazione e diritto al rispetto della vita privata, oltre alle domande risarcitorie.
Telelavoro dei funzionari UE: legittimità del diniego di rimborso delle spese di telefonia e Internet e di fornitura di accesso professionale a Internet, nonché portata dell’articolo 71 dello Statuto.
La questione giuridica
Se l’articolo 71 e l’allegato VII dello Statuto dei funzionari consentano il rimborso delle spese telefoniche e di connessione Internet sostenute per il telelavoro imposto dalla pandemia; se il loro mancato adeguamento possa integrare illegittimità; se il diniego violi il dovere di sollecitudine, il principio di non discriminazione e l’articolo 7 della Carta; e se siano ricevibili le richieste risarcitorie e di condanna della Commissione a fornire un accesso professionale a Internet.
Principio di diritto
Il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 71 e l’allegato VII dello Statuto, interpretati restrittivamente, non impongono il rimborso delle spese di telefonia e Internet sostenute dal funzionario in telelavoro, poiché tali prestazioni finanziarie sono tassative e l’eventuale adattamento dello Statuto al nuovo contesto pandemico rientra nel margine discrezionale del legislatore. Il diniego della Commissione non viola il dovere di sollecitudine, né il principio di non discriminazione, né l’articolo 7 della Carta, e le domande di annullamento, risarcimento e condanna a fornire accesso professionale a Internet sono state respinte; il ricorso è stato integralmente rigettato.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 336 TFUE
- Articolo 294 TFUE
- Articolo 71 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
- Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004
- Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
Rimborso spese di telelavoro e Statuto dei funzionari
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria della Commissione contro il diniego di rimborso di spese telefoniche e di connessione Internet sostenute durante il telelavoro reso obbligatorio dalla pandemia di COVID-19, nonché contro il rifiuto di fornirle una chiavetta USB 4G o un accesso professionale a Internet. Il Tribunale affronta anche un’eccezione di illegittimità relativa all’articolo 71 e all’allegato VII dello Statuto dei funzionari.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente, funzionaria della Commissione, ha lavorato in telelavoro dal 17 marzo 2020 in seguito alle restrizioni sanitarie in Belgio. Era titolare di un abbonamento Internet con 100 GB mensili e, nell’autunno 2020, ha sostenuto costi aggiuntivi: EUR 1,89 per telefonate al servizio di assistenza informatica e EUR 50 per il superamento del forfait dati. Il 2 dicembre 2020 ha chiesto il rimborso di EUR 51,89 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e, pochi giorni dopo, ha domandato anche una chiave USB 4G per l’uso professionale di Internet.
La Commissione, tramite l’OIB, ha respinto la domanda con decisione del 18 dicembre 2020, osservando che le regole sul rimborso per l’attrezzatura da ufficio a domicilio non includevano spese di Internet e telefonia. Il reclamo presentato l’8 gennaio 2021 è stato respinto dall’APN il 5 maggio 2021, richiamando l’articolo 71 dello Statuto, l’allegato VII, la decisione della Commissione del 17 dicembre 2015 sul telelavoro e le linee guida sul telelavoro durante la pandemia. Successivamente, la ricorrente ha presentato un’ulteriore domanda analoga, respinta dal PMO il 14 luglio 2021.
Oggetto del ricorso e conclusioni
Con il ricorso, la funzionaria chiedeva:
- in via principale, di dichiarare illegittimo l’articolo 71 dello Statuto;
- in subordine, l’annullamento del diniego amministrativo;
- la condanna della Commissione a rimborsarle EUR 51,89, a garantirle l’accesso professionale a Internet e a versarle EUR 10.000 di danni. La Commissione, con il sostegno di Parlamento e Consiglio, chiedeva il rigetto integrale del ricorso.
Ricevibilità e delimitazione dell’oggetto della controversia
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per incompetenza, il capo di domanda con cui la ricorrente chiedeva in via autonoma la declaratoria di illegittimità dell’articolo 71 dello Statuto: il giudice dell’Unione, nel contenzioso dei funzionari, non può emettere pronunce meramente dichiarative fuori dai limiti del sindacato sull’atto impugnato.
Quanto all’annullamento, il Tribunale ha precisato che la decisione di rigetto del reclamo non aveva contenuto autonomo e che l’atto effettivamente impugnato era la decisione dell’OIB del 18 dicembre 2020. Ha inoltre ritenuto ricevibile il gravame anche nella parte in cui riguardava il rifiuto di garantire un accesso professionale a Internet, poiché tale profilo era già sostanzialmente contenuto nella domanda amministrativa iniziale.
Eccezione di illegittimità: ricevibilità parziale e merito
Il primo motivo, fondato sull’eccezione di illegittimità contro l’articolo 71 e l’allegato VII dello Statuto, è stato accolto solo parzialmente sul piano della ricevibilità. Il Tribunale ha ritenuto sufficientemente preciso l’argomento secondo cui tali norme sarebbero inadeguate al contesto della pandemia di COVID-19, ma ha dichiarato irricevibile il profilo relativo a una presunta discriminazione, perché la ricorrente non aveva individuato con precisione né le categorie comparabili né il vantaggio economico contestato.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che il legislatore non poteva prevedere la pandemia al momento dell’ultima modifica sostanziale dello Statuto, avvenuta con il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013. Tuttavia, ha ricordato che il legislatore deve verificare periodicamente l’adeguatezza delle norme, ma dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’adattarle. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che l’assenza di una specifica disciplina sul rimborso delle spese di telelavoro rendesse manifestamente inadeguati l’articolo 71 e l’allegato VII. Inoltre, non si poteva rimproverare alle istituzioni di non aver modificato immediatamente lo Statuto durante l’emergenza, anche perché la Commissione aveva adottato in via urgente linee guida sul telelavoro che prevedevano il rimborso, a condizioni determinate, dell’attrezzatura da ufficio.
Violazione dell’articolo 71 dello Statuto
Il secondo motivo sosteneva che l’APN avesse interpretato in modo troppo restrittivo l’articolo 71, trascurandone la finalità e la non tassatività. Il Tribunale ha respinto la censura: l’articolo 71 prevede il rimborso delle spese professionali solo alle condizioni fissate dall’allegato VII, il quale elenca tassativamente le prestazioni rimborsabili. Ne consegue che spese di Internet e telefonia non possono essere rimborsate sulla base di una lettura estensiva o teleologica della disposizione.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che la decisione del CESE del 9 giugno 2021, che concedeva un’indennità ai propri dipendenti, non contraddice il carattere tassativo dello Statuto, poiché le istituzioni dell’Unione dispongono di autonomia nella gestione del personale e possono adottare misure diverse in circostanze eccezionali. Anche le linee guida della Commissione sul telelavoro non dimostrano una violazione dell’articolo 71.
Dovere di sollecitudine e buona amministrazione
Con il terzo motivo, la ricorrente invocava il dovere di sollecitudine e il diritto a una buona amministrazione, sostenendo che la Commissione non aveva considerato il suo aumento di consumo dati né l’impatto economico del telelavoro. Il Tribunale ha ricordato che il dovere di sollecitudine impone un esame completo della situazione del dipendente, ma non può portare l’amministrazione ad agire contro il tenore chiaro delle norme applicabili.
Poiché il rimborso delle spese Internet sarebbe incompatibile con il carattere tassativo dell’articolo 71 e dell’allegato VII, la ricorrente non poteva invocare il dovere di sollecitudine per ottenerlo. Il Tribunale ha aggiunto che la Commissione aveva comunque mostrato sollecitudine introducendo il rimborso dell’attrezzatura da ufficio e che la ricorrente non aveva dimostrato, con elementi probatori sufficienti, che il superamento del forfait Internet fosse effettivamente imputabile al telelavoro. Analogamente, il modesto importo delle telefonate fatturate non consentiva di ravvisare una violazione del dovere di sollecitudine.
Principio di non discriminazione
Nel quarto motivo la ricorrente lamentava una doppia disparità di trattamento: tra funzionari con o senza mezzi finanziari per anticipare i costi dell’attrezzatura da ufficio e tra il personale della Commissione e quello del CESE. Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il motivo, osservando che il reclamo amministrativo aveva già evocato una violazione del principio di uguaglianza, e che l’articolazione del motivo nel ricorso restava collegata a quella fase precontenziosa.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva provato di trovarsi, personalmente, nell’impossibilità materiale di anticipare le spese per l’attrezzatura da ufficio. In ogni caso, la differenziazione introdotta dalle linee guida della Commissione era obiettivamente giustificata dall’esigenza di assicurare condizioni di lavoro conformi alle norme sanitarie e di sicurezza e di rimborsare solo spese dal nesso oggettivabile con l’esercizio delle funzioni. Quanto alla comparazione con il CESE, il Tribunale ha ribadito che le istituzioni dell’Unione godono di autonomia organizzativa e che le differenze tra misure adottate da istituzioni diverse non bastano, di per sé, a dimostrare una violazione del principio di uguaglianza.
Articolo 7 della Carta e vita privata
Con il quinto motivo, la ricorrente sosteneva che il diniego di un accesso professionale a Internet costituiva un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 7 della Carta non ha carattere assoluto e che, per un provvedimento individuale, la limitazione va valutata alla luce del suo impatto reale sulla persona interessata.
Nel caso concreto, però, la ricorrente non ha dimostrato che il contratto con il proprio fornitore di accesso le vietasse effettivamente di usare la connessione privata per il telelavoro, né che vi fosse un impatto diretto sul suo diritto alla vita privata o al domicilio. Il Tribunale ha quindi escluso che il diniego della Commissione integrasse una limitazione rilevante ai sensi della Carta.
Domande risarcitorie e decisione finale
Poiché l’annullamento non è stato accolto, sono state respinte anche le domande consequenziali di pagamento di EUR 51,89, di concessione dell’accesso professionale a Internet e di risarcimento del danno. Il Tribunale ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta risarcitoria relativa alla perdita di un giorno di ferie, perché formulata per la prima volta nel ricorso e connessa a una diversa decisione amministrativa, non preceduta da un procedimento precontenzioso completo.
Dispositivo e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata a sopportare, oltre alle proprie, le spese della Commissione, mentre Parlamento e Consiglio hanno sopportato le proprie spese in quanto intervenienti.
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