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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25254/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto, in parte, della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra varie condanne per reati contro il patrimonio (truffa art. 640 c.p. e ricettazione art. 648 c.p.). Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione solo tra due truffe commesse nel 2015-2016, ma aveva escluso la continuazione con altre truffe del 2012 e 2007 (per distanza temporale e diverse modalità esecutive) e con due reati di ricettazione del 2008 (perché, pur contigui temporalmente, mancavano altri elementi comuni e non risultava quando/ dove gli assegni erano stati ricevuti). Pierro deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancato esame approfondito degli indici di unicità del disegno criminoso (omogeneità dei reati, modus operandi, scopo di lucro) e contesta la valutazione come meramente apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione, ritenendo la motivazione logica e non contraddittoria: mancano elementi concreti e specifici per dimostrare che i reati siano il frutto di un unico disegno criminoso pianificato sin dal primo fatto. La Corte richiama i criteri consolidati per il riconoscimento della continuazione (omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione) e afferma che il mero movente di lucro o la reiterazione di reati analoghi non sono sufficienti a provare la programmazione originaria. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    I reati di truffa valutati per omogeneità e modalità esecutive ai fini della continuazione; la mera finalità di lucro non è sufficiente a dimostrare un disegno criminoso unitario

  • art. 648 cod. pen.

    I reati di ricettazione richiedono elementi temporali e fattuali concreti (quando e dove gli assegni sono stati ricevuti) per essere considerati parte di un unico progetto criminoso; la contiguità cronologica isolata non basta

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla rappresentanza processuale (sostituto processuale che ha proposto ricorso)

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme richiamate come motivo di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge in sede di impugnazione

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074

    Consolidato principio che il riconoscimento della continuazione richiede verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione originaria)

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013

    Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307

    Il movente comune rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso è specifico e concreto; la mera volontà di procurarsi denaro non prova programmazione unitaria

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016

    Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580

    In sede di esecuzione l'onere di allegazione grava sul condannato: occorrono elementi specifici e concreti a sostegno della domanda di continuazione; la contiguità cronologica e l'identità del titolo non sono sufficienti

Massime di principio

  • La continuazione richiede prova di un disegno criminoso unitario e originario: non basta la mera analogia o la finalità di lucro comune
  • Indicatori rilevanti sono l'omogeneità delle condotte e del bene protetto, il modus operandi sovrapponibile, la contiguità spazio-temporale e la prova di una pianificazione almeno nelle linee essenziali
  • La distanza temporale rilevante e modalità esecutive divergenti ostano al riconoscimento della continuazione
  • Nel caso di ricettazione occorrono elementi concreti su tempi e luoghi della ricezione dei beni per collegare i fatti a un medesimo progetto criminoso
  • In sede di esecuzione l'onere probatorio grava sul condannato che invoca la continuazione: deve allegare elementi specifici, non limitarsi a dedurre abitualità delinquenziale
  • La mera sopravvenuta somiglianza tra reati o la presenza di sentenze estinte per prescrizione non sostituiscono la dimostrazione della programmata unità del disegno criminoso

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