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Ordinanza

Ordinanza n. 1191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti della procedura di ricognizione e redistribuzione dei posti nelle Scuole di specializzazione e del recupero delle somme relative alle cosiddette "borse non intonse"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e ateneo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti contestati. Dalla motivazione emerge che il gravame riguardava la procedura di ricognizione dei posti disponibili e il recupero delle somme provenienti dalle cosiddette "borse non intonse", generatesi in seguito alle rinunce di candidati già ammessi alle Scuole di specializzazione. L'appellante sosteneva, in sostanza, l'illegittimità delle procedure amministrative e chiedeva una tutela cautelare finalizzata al possibile incremento dei posti e alla propria assegnazione. Il Consiglio di Stato ha valutato i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che sia la procedura di ricognizione dei posti sia quella di recupero delle somme relative alle cosiddette "borse non intonse" si siano svolte nel rispetto della normativa vigente e risultino immuni, anche a seguito di un sindacato intrinseco di legittimità, dai vizi denunciati. Quanto al periculum in mora, ha escluso l'esistenza di un danno grave e irreparabile: la posizione dell'interessato in graduatoria non era sufficientemente elevata da rendere apprezzabilmente probabile l'assegnazione di un eventuale posto aggiuntivo; inoltre, l'incremento dei posti avrebbe dovuto essere redistribuito sull'intero territorio nazionale e non concentrato nella sola sede preferita. Il Collegio ha altresì considerato che l'eventuale subingresso, dopo circa quattro mesi dall'inizio delle attività della Scuola, avrebbe determinato una distonia didattica e organizzativa, lesiva dell'interesse pubblico al buon andamento dell'offerta formativa dell'Ateneo, ritenuto prevalente sull'interesse privato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il fumus boni iuris è escluso quando le procedure amministrative contestate risultano conformi alla normativa vigente e, anche mediante un sindacato intrinseco di legittimità, non emergono i vizi denunciati.
  • Il periculum in mora non è dimostrato dalla mera possibilità di un incremento dei posti disponibili quando la posizione del candidato in graduatoria non rende apprezzabilmente probabile la sua assegnazione.
  • Quando l'eventuale incremento dei posti debba essere redistribuito su base nazionale, il candidato non può fondare il periculum sulla sola preferenza per una specifica sede, se non dimostra la concreta probabilità di ottenerne l'assegnazione.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, l'interesse pubblico al buon andamento dell'offerta formativa può prevalere sull'interesse individuale al subingresso in una Scuola di specializzazione quando le attività didattiche siano già iniziate da un periodo significativo e l'ammissione tardiva determini una distonia didattica e organizzativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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