L.R. Lombardia 33/2022
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia n. 33/2022 interviene su numerose materie: proroga termini finanziari e ticket sanitari, ratifica l’intesa sulla Conferenza delle Regioni, disciplina filiere produttive, usi civici, famiglia, termalismo, trasporti, ARPA, cave e AIPO. Molte misure hanno efficacia dal 2023 o fino a specifiche scadenze (31 luglio/31 dicembre 2023, 30 aprile 2024).
Collegato 2023 alla programmazione economico-finanziaria regionale lombarda
Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato 2023
La legge regionale Lombardia 28 dicembre 2022, n. 33, reca un insieme coordinato di modifiche a leggi regionali vigenti in diversi ambiti istituzionali, economici, sociali e territoriali. Molte disposizioni hanno natura finanziaria o transitoria e producono effetti limitati a specifiche annualità o scadenze.
Ambito istituzionale: proroghe e ratifica dell’Intesa sulla Conferenza delle Regioni
La legge proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la restituzione di anticipazioni finanziarie concesse alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, aggiornando anche l’importo dovuto.
Proroga inoltre al 31 luglio 2023 il termine previsto da una disposizione della l.r. 9/2020 in materia di interventi per la ripresa economica.
Sul piano istituzionale ratifica l’Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritta il 6 dicembre 2022, che costituisce la Conferenza quale organo comune tra Regioni e Province autonome. L’Intesa acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultimo provvedimento legislativo di ratifica da parte delle Regioni e Province autonome interessate. La Regione conferma inoltre il proprio contributo annuale al CINSEDO come quota associativa.
Ambito economico: commercio, imprese, agricoltura e turismo
Nel testo unico del commercio e delle fiere viene precisato che alcuni obblighi e sanzioni relativi alle infrastrutture di ricarica elettrica si applicano solo con riferimento alla dotazione di tali infrastrutture. È inoltre prevista una disciplina transitoria di non assoggettamento a sanzioni per chi, fino all’entrata in vigore della legge, non aveva osservato gli obblighi già previsti in materia di infrastrutture per GNC/GNL.
La legge regionale sull’impresa introduce la valorizzazione delle filiere produttive, definite come raggruppamenti di imprese di beni e servizi legate da rapporti di collaborazione lungo la catena di produzione o in un ciclo produttivo. La Regione può sostenerle con agevolazioni e finanziamenti per innovazione, internazionalizzazione, condivisione di risorse e conoscenze, sostenibilità economica e ambientale, economia circolare e rilocalizzazione di produzioni strategiche. La Giunta definisce criteri e modalità. Per tali misure sono individuate coperture sul bilancio 2023-2025 e concorrono anche risorse del PR FESR 2021-2027.
In materia di usi civici, la Regione e la provincia di Sondrio devono completare l’accertamento per i comuni in cui, alla data di entrata in vigore della legge, esso non sia ancora stato effettuato. Sono previsti contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa per le indagini svolte da comunità montane o comuni, con possibilità di incarichi professionali esterni. Le istruttorie pendenti si concludono con provvedimento di accertamento, mentre i procedimenti di alienazione, mutamento di destinazione e altri analoghi diventano improcedibili. Sono anche abrogate varie disposizioni pregresse del titolo sugli usi civici.
Nel turismo, per gli ambiti omogenei disciplinati dalla l.r. 27/2015 si precisa che la regolazione riguarda strutture situate nel medesimo ambito definito e omogeneo di comuni con popolazione non superiore a 5.000 residenti.
Ambito sociale e famiglia
La legge aggiorna la l.r. 23/1999 sulle politiche per la famiglia introducendo il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e di altre forme associative. Istituisce la Consulta regionale della famiglia, senza oneri per il bilancio regionale, con composizione mista tra assessorato competente, enti del Terzo settore, comuni e strutture socio-sanitarie. La Consulta esprime pareri e proposte sulle politiche familiari e resta in carica per la sola durata della legislatura.
Vengono ridefiniti gli interventi regionali sui servizi socio-educativi per la prima infanzia, con modalità organizzative flessibili e attenzione alle famiglie numerose, monoparentali e con persone fragili a carico. Sono promosse iniziative innovative, anche in co-progettazione e co-programmazione, per conciliazione vita-lavoro, supporto ai caregiver, attività educative, banche del tempo, benessere dei minori, contrasto a povertà educativa e dispersione scolastica, reti territoriali, spazi aggregativi e interventi per donne e minori vittime di violenza.
Sono introdotti i centri per la famiglia, strutture di prossimità che operano in raccordo con servizi sociali e socio-sanitari, sostengono la genitorialità e il benessere familiare e si integrano nella rete territoriale tramite protocolli di collaborazione.
Contestualmente sono abrogate varie previsioni precedenti della l.r. 1/2008 e adeguata la l.r. 18/2014 sostituendo il riferimento ai “centri per la famiglia” con “spazi”.
Ticket sanitari: definizione agevolata e recupero
La legge disciplina una finestra temporale di regolarizzazione dei ticket sanitari non versati, con scadenza generale al 31 dicembre 2023. Per ordinanze-ingiunzione o verbali notificati entro il 31 dicembre 2022, il pagamento del ticket, degli interessi e delle spese può essere effettuato entro tale data; in alcuni casi è differito solo il pagamento, mentre la sanzione resta dovuta o è esclusa a seconda del tipo di atto già notificato. È previsto anche un termine ulteriore al 30 aprile 2024 per l’accesso ai benefici da parte di soggetti già destinatari di notifiche entro il 31 dicembre 2023. Le ATS curano gli atti di recupero e le notifiche secondo le ipotesi descritte, con applicazione anche a provvedimenti del 2021 entro i limiti di prescrizione e decadenza.
Sanità: UPT e termalismo
La disciplina degli Uffici per la tutela dei diritti dei pazienti (UPT) viene riorganizzata: la responsabilità è affidata dal direttore generale, su proposta del collegio dei sindaci dell’ATS, a persona qualificata e non dipendente dal servizio sanitario, con incarico da 3 a 5 anni rinnovabile per non più di tre volte. È istituito un Comitato di coordinamento degli UPT presso la Direzione generale Welfare.
Per il termalismo lombardo vengono definiti tre concetti: centro per cure termali, centro di benessere termale e centro di benessere, distinguendo tra soggetti con concessione mineraria e autorizzazione sanitaria, e soggetti che utilizzano acqua termale o acqua di rete per finalità non terapeutiche.
Ambito territoriale: consorzi e indennità
Per i consorzi di ambito territoriale viene prevista la possibilità di attribuire al presidente un’indennità mensile fino al 50% di quella prevista per il comune più popoloso dell’ambito, con esclusione dei comuni sopra i 30.000 abitanti e solo se il consorzio ha piena autonomia di bilancio. L’indennità non è cumulabile con altre indennità per la partecipazione agli organi esecutivi di enti locali, salvo opzione dell’interessato. La copertura resta a carico del BIM.
Ambiente e ARPA: ricorso a laboratori esterni
ARPA può ricorrere a laboratori esterni, anche privati, per analisi ambientali nei casi di urgente necessità individuati dalla Giunta regionale, inclusi quelli legati alla tutela della salute pubblica, alla conclusione di procedimenti relativi a opere pubbliche di interesse regionale, interventi PNRR o grandi eventi. La Giunta definisce anche le tipologie di analisi ammissibili. ARIA S.p.A. seleziona i laboratori tramite procedura di evidenza pubblica. I costi sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia nei limiti di disponibilità, se non a carico del proponente.
Trasporti, grandi derivazioni idroelettriche e cave
In materia di trasporti eccezionali, è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine previsto per un adempimento relativo all’archivio stradale regionale; inoltre, gli enti proprietari delle strade che non pubblicano le cartografie richieste non possono accedere a finanziamenti regionali per mobilità e trasporti, dalla costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell’archivio.
Per le grandi derivazioni idroelettriche, i componenti delle commissioni di valutazione sono al massimo cinque, compreso il rappresentante statale, e sono selezionati con avviso pubblico nelle more della disciplina statale sui commissari. Ai componenti spetta un compenso determinato secondo il decreto ministeriale 12 febbraio 2018 e, per i non residenti in Lombardia, il rimborso delle sole spese di trasporto. Le spese sono coperte con risorse previste nel bilancio regionale e ribaltate sui richiedenti la partecipazione alle procedure.
Nella disciplina delle cave, si modifica il regime dei versamenti delle somme dovute ai comuni, alla provincia/Città metropolitana e alla Regione, prevedendo anche una quota regionale del 2% da versare annualmente in un’unica soluzione, salvo alcune concessioni regionali. Le nuove modalità si applicano alle somme dovute dal 2023, dopo definizione delle modalità e tempistiche da parte della Giunta. È prevista anche una ricognizione degli atti di indirizzo e delle disposizioni tecniche applicabili alla l.r. 20/2021.
Servizi abitativi, AIPO e altre modifiche settoriali
La disciplina dei servizi abitativi pubblici viene aggiornata includendo nel nuovo patrimonio anche immobili oggetto di procedure fallimentari e concorsuali, pur già destinati a servizi abitativi pubblici.
Per l’AIPO, la quota per spese generali a valere sulle risorse di investimento è fissata fino al 10% dell’importo dei lavori e delle espropriazioni, salvo diverse previsioni di riduzione negli atti di trasferimento o assegnazione. La Giunta regionale graduа le quote in funzione dell’importo e delle attività tecniche svolte. La modifica non si applica agli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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