Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24271/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. La decisione conferma il percorso del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Taranto che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata di tre anni, otto mesi e venti giorni di reclusione e 2.200 euro di multa per i reati contestati nei capi A e B, commessi a Taranto il 3 dicembre 2024. Dalla motivazione emerge che il ricorso investiva la correttezza dell'inquadramento giuridico della vicenda e la congruità della pena, ma la Corte lo reputa generico e manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente qualificato i fatti e dato conto dell'univocità del compendio probatorio, richiamando l'arresto in flagranza eseguito dalla Squadra Mobile. Non sono specificati nel testo i reati dei capi A e B.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice deve verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena richiesta e l'assenza evidente di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice può applicare la pena richiesta solo dopo aver accertato che non emergano in modo evidente cause di non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti il controllo del giudice non è meramente formale: deve riguardare la corretta qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata, oltre alla verifica dell'assenza evidente di cause di non punibilità.
  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile quando le doglianze siano generiche o manifestamente infondate e non si confrontino in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
  • La motivazione del giudice, in sede di patteggiamento, è adeguata quando dia conto in modo coerente della qualificazione giuridica dei fatti e degli elementi essenziali del compendio probatorio richiamato a sostegno dell'accordo.
  • L'arresto in flagranza può costituire elemento idoneo a sorreggere, nel contesto del patteggiamento, il giudizio di congruità dell'inquadramento giuridico e della base fattuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.