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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-180/16

Rectification order of 12 July 2017. — Toshiba Corporation v European Commission. — Rectification of judgment. — Case C-180/16 P-REC

Giurisprudenza europea62016CO0180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte adotta un’ordinanza di rettifica della sentenza Toshiba/Commissione del 6 luglio 2017, limitandosi a correggere errori materiali nella versione inglese di alcuni passaggi motivazionali. Le correzioni riguardano la comparabilità del contributo di Toshiba all’infrazione e l’irrilevanza della mancata partecipazione all’EQ Agreement ai fini della riduzione dell’ammenda. L’ordinanza non modifica il contenuto sostanziale della decisione, ma ne precisa la formulazione testuale.

Ordinanza di rettifica di una sentenza in materia di concorrenza: correzione di errori materiali nella motivazione della sentenza Toshiba/Commission (C‑180/16 P).

La questione giuridica

La Corte interviene d’ufficio per rettificare errori materiali contenuti nella versione inglese della sentenza del 6 luglio 2017 nella causa C‑180/16 P, precisando la formulazione di alcuni paragrafi relativi alla valutazione della gravità della partecipazione di Toshiba a un’intesa e al diniego di una riduzione dell’ammenda per mancata partecipazione all’EQ Agreement.

Principio di diritto

La Corte può rettificare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli errori materiali presenti in una sentenza già pronunciata; nella specie, le correzioni confermano che il Tribunale aveva correttamente ritenuto comparabile la contribuzione di Toshiba all’infrazione rispetto a quella degli operatori europei e che Toshiba non poteva ottenere una riduzione dell’ammenda per non aver partecipato all’EQ Agreement, poiché tale mancata partecipazione era solo una conseguenza della sua adesione al common understanding.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Rettifica della sentenza Toshiba/Commissione (C‑180/16 P)

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, adottata d’ufficio dalla Settima Sezione, con la quale vengono corretti errori materiali contenuti nella versione inglese della sentenza del 6 luglio 2017 nella causa Toshiba/Commissione (C‑180/16 P), in un contenzioso di diritto della concorrenza relativo alla sanzione irrogata alla società ricorrente.

Parti e contesto processuale

La procedura riguarda un’impugnazione proposta da Toshiba Corp. contro la Commissione europea, già convenuta in primo grado. La Corte precisa che interviene dopo la pronuncia della sentenza e che la rettifica riguarda esclusivamente la correzione del testo della motivazione.

Base procedurale della rettifica

La Corte richiama:

  • l’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, che consente la rettifica degli errori materiali;
  • l’articolo 190, paragrafo 1, che estende tale disciplina alla procedura d’impugnazione;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quale base del ricorso in impugnazione.

La Corte afferma che la versione inglese della sentenza del 6 luglio 2017 contiene clerical errors e che è pertanto opportuno procedere alla correzione d’ufficio.

Contenuto delle correzioni apportate

L’ordinanza dispone la rettifica di quattro paragrafi della sentenza originaria:

  • nel paragrafo 81, viene precisato che il Tribunale aveva correttamente rilevato che la partecipazione delle imprese giapponesi al common understanding era un "prerequisite" per l’effettiva attuazione dell’EQ Agreement e che il loro rispetto degli impegni forniva un "necessary contribution" al funzionamento dell’infrazione; ne deriva che il contributo di Toshiba era comparabile a quello degli operatori europei;
  • nel paragrafo 82, si chiarisce che il Tribunale aveva correttamente richiamato la sentenza Toshiba/Commissione del 12 luglio 2011 (T‑113/07), osservando che, poiché Toshiba si era impegnata nel common understanding a non operare sul mercato SEE, la sua partecipazione all’EQ Agreement, volto alla ripartizione dei progetti GIS nel SEE, era inutile; la mancata partecipazione all’EQ Agreement non era quindi il risultato di una scelta libera di Toshiba;
  • nel paragrafo 83, la Corte precisa che la mancata partecipazione all’EQ Agreement era solo una conseguenza della partecipazione di Toshiba al common understanding e non implicava una minore gravità del suo comportamento rispetto a quello dei produttori europei;
  • nel paragrafo 84, si conferma che Toshiba non poteva contestare alla Commissione il mancato riconoscimento di una riduzione dell’ammenda per la sua non partecipazione all’EQ Agreement.

Ragionamento sottostante

La rettifica conferma indirettamente la logica della sentenza già pronunciata: la rilevanza giuridica non sta nella formale partecipazione di Toshiba all’EQ Agreement, ma nel fatto che la sua esclusione da tale accordo derivava dalla sua adesione al più ampio common understanding. Per la Corte, quindi, la mancata partecipazione all’EQ Agreement non attenuava la gravità dell’infrazione né giustificava una riduzione della sanzione.

Dispositivo

La Corte ordina che:

  • il testo della sentenza del 6 luglio 2017 sia rettificato nei paragrafi 81-84 secondo le formulazioni indicate;
  • l’originale dell’ordinanza sia allegato alla sentenza rettificata e ne sia fatta menzione a margine.

Rilievo pratico

Per i professionisti, l’ordinanza ha un valore soprattutto testuale e interpretativo: non incide sul dispositivo sostanziale della sentenza, ma chiarisce la motivazione in tema di valutazione della gravità dell’infrazione e determinazione dell’ammenda in un contesto di intesa internazionale nel settore GIS.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaammenderettifica di sentenzaimpugnazioni

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