Tribunale, Ordinanza T-348/16
Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 luglio 2017. — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contro Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca. — Procedimento sommario – Clausola compromissoria – Sentenza in contumacia – Domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza – Incompetenza. — Causa T-348/16 OP-R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl presidente del Tribunale ha respinto una domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia nel contesto di un’opposizione proposta dalla ERCEA. La decisione si fonda sull’interpretazione combinata dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale, da cui emerge che tale potere spetta al Tribunale e non al presidente in sede cautelare. Le spese sono state riservate.
Incompetenza del presidente del Tribunale a sospendere l’esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia in pendenza di opposizione
La questione giuridica
Se, in pendenza di opposizione avverso una sentenza pronunciata in contumacia del Tribunale, la domanda di sospensione dell’esecuzione di tale sentenza debba essere proposta dinanzi al presidente del Tribunale quale giudice del procedimento sommario ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regolamento di procedura, oppure se la competenza spetti al Tribunale stesso in forza dell’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura e delle pertinenti disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Principio di diritto
Quando una parte propone opposizione avverso una sentenza pronunciata in contumacia, la sospensione dell’esecuzione di tale sentenza non rientra nella competenza del presidente del Tribunale quale giudice del procedimento sommario, ma spetta al Tribunale stesso, poiché l’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura attribuisce espressamente al Tribunale il potere di sospendere l’esecuzione della sentenza in contumacia fino alla decisione sull’opposizione. La domanda è quindi respinta per incompetenza del presidente.
Norme richiamate
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 42 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 123, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 167 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 126, 129 e 130 del regolamento di procedura del Tribunale
Incompetenza del presidente del Tribunale a sospendere l’esecuzione di una sentenza contumaciale
L’ordinanza riguarda un procedimento sommario dinanzi al presidente del Tribunale, promosso dalla ERCEA per ottenere la sospensione dell’esecuzione di una sentenza in contumacia resa nel procedimento principale tra Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis ed ERCEA. La questione verte sulla ripartizione di competenze tra il presidente del Tribunale, quale giudice del procedimento sommario, e il Tribunale quale organo giurisdizionale competente sull’opposizione.
Fatti e procedimento principale
Il ricorso principale era stato proposto dall’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis ai sensi dell’articolo 272 TFUE. La ERCEA aveva depositato il controricorso oltre il termine previsto dall’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale; per tale ragione il Tribunale aveva accolto le conclusioni della ricorrente con sentenza del 6 aprile 2017 pronunciata in contumacia, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Successivamente, la ERCEA ha proposto opposizione contro la sentenza contumaciale in base all’articolo 166 del regolamento di procedura e all’articolo 41 dello Statuto, e ha presentato una domanda separata affinché l’esecuzione della sentenza fosse sospesa fino alla decisione sull’opposizione.
Posizioni delle parti
L’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis ha sostenuto che la domanda di provvedimenti provvisori fosse manifestamente irricevibile o infondata. In particolare, ha dedotto che:
- la sentenza contumaciale avrebbe natura meramente dichiarativa e quindi non sarebbe suscettibile di sospensione dell’esecuzione;
- la ERCEA difetterebbe di interesse ad agire, poiché l’esecuzione non sarebbe imminente. Il presidente del Tribunale non ha esaminato nel merito tali eccezioni di irricevibilità, ritenendo decisiva la questione della competenza.
Normativa rilevante
Il giudice richiama, in particolare:
- l’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’opposizione non sospende in linea di principio l’esecuzione della sentenza contumaciale, salvo decisione contraria;
- l’articolo 53, primo comma, dello Statuto;
- l’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede che il Tribunale può sospendere l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia fino alla decisione sull’opposizione;
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di procedura, che definisce il termine “Tribunale”;
- l’articolo 167 del regolamento di procedura, relativo all’opposizione di terzo, che attribuisce espressamente al presidente del Tribunale il potere di sospensione attraverso il procedimento sommario.
Ragionamento del presidente del Tribunale
Il presidente osserva che l’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura attribuisce espressamente la facoltà di sospendere l’esecuzione della sentenza contumaciale al “Tribunale” e non al presidente del Tribunale in quanto giudice del procedimento sommario. Poiché, ai fini del regolamento di procedura, il termine “Tribunale” designa la sezione competente o l’organo giudicante investito della causa, la competenza non può essere estesa al presidente in via cautelare. Il confronto con l’articolo 167 del regolamento di procedura è decisivo: per l’opposizione di terzo, il regolamento prevede espressamente che la sospensione dell’esecuzione sia disposta su domanda del terzo opponente applicando gli articoli 156 e seguenti, cioè mediante il procedimento sommario davanti al presidente del Tribunale. Tale differenza testuale e sistematica conferma che, per l’opposizione avverso la sentenza contumaciale, il potere di sospensione appartiene al Tribunale e non al presidente.
Decisione
In base alla lettera e alla struttura dello Statuto e del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale si dichiara incompetente a statuire sulla domanda. La domanda di sospensione dell’esecuzione è quindi respinta. Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La sospensione dell’esecuzione di una sentenza in contumacia, quando sia proposta opposizione contro tale sentenza, deve essere chiesta al Tribunale stesso in forza dell’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura; il presidente del Tribunale, quale giudice del procedimento sommario, non è competente a pronunciarsi su tale domanda, salvo diversa attribuzione espressa del regolamento di procedura.
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