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Sentenza

Sentenza n. 7547/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del rigetto parziale dell'istanza di accesso agli atti delle prove scritte degli esami scolastici di preammissione alla maturità classica svoltisi presso l'Istituto “Immanuel Kant” di Roma; - del rifiuto all'istanza di accesso delle prove scritte e dei conseguenti verbali sia della ricorrente Angelica Andreozzi che del candidato Matteo Vicini oltre che dell'indirizzo del controinteressato al fine di notificargli l'atto giudiziario;

Giustizia amministrativa202508740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale e differimento dell'accesso agli atti delle prove preliminari di ammissione agli esami di Stato, nonché diniego dell'accesso alle prove e agli atti relativi a un'altra candidata e ai dati necessari per notificarle il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo essere stata non ammessa dalla commissione esaminatrice alle prove di maturità quale privatista, ha chiesto l'accesso agli atti relativi alla propria mancata ammissione, comprese le prove scritte e i verbali, nonché alle prove e agli atti riguardanti un'altra candidata, indicata come possibile controinteressata, e ai dati necessari per notificarle il ricorso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e dei principi di trasparenza, sostenendo di avere titolo a conoscere gli atti dell'altra candidata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, contestando il diniego o differimento dell'accesso alle proprie prove scritte, anche dopo l'ammissione agli esami disposta in sede giurisdizionale. L'amministrazione ha rappresentato che l'altra candidata si era opposta all'ostensione e che le prove della ricorrente erano nella disponibilità della commissione fino alla conclusione del procedimento; ha inoltre riferito che la ricorrente aveva successivamente sostenuto e superato gli esami di Stato.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto agli atti dell'altra candidata, ha ritenuto legittima l'opposizione della controinteressata e il conseguente diniego di ostensione delle sue prove. La mera qualità di candidata privatista non attribuisce, in via generale, il diritto di conoscere le prove degli altri candidati, poiché l'ammissione agli esami dipende da valutazioni tecnico-discrezionali riferite individualmente a ciascun candidato e non da una procedura comparativa destinata a formare una graduatoria. Il giudice ha distinto tale situazione dall'acquisizione officiosa degli atti da parte del giudice amministrativo nell'ambito di un giudizio contro il diniego di ammissione, ove l'esame degli atti può essere disposto in relazione a specifiche censure, come la disparità di trattamento. Quanto alle proprie prove scritte, il Collegio ha ritenuto legittimo il differimento dell'accesso sino alla conclusione del procedimento e alla trasmissione degli atti all'Ufficio scolastico. La conoscenza anticipata degli elaborati avrebbe potuto incidere negativamente sullo svolgimento della prova orale e sulle successive valutazioni. Tale preclusione opera anche se l'ammissione alla prova orale sia stata disposta in sede cautelare mediante decreto monocratico o ordinanza. La possibilità per il giudice di acquisire gli atti nel diverso giudizio relativo al diniego di ammissione non rende illegittimo il differimento nell'ambito del procedimento di accesso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore dell'istituto scolastico.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    La disposizione non attribuisce, in via generale, a una candidata il diritto di accedere alle prove e agli atti riguardanti altri candidati quando non sussista una procedura comparativa con graduatoria e prevalgano le ragioni di tutela dei dati e degli elaborati della controinteressata.

  • l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso consente il differimento della conoscenza degli elaborati propri quando l'accesso anticipato possa interferire con la prosecuzione del procedimento valutativo.

  • d.lgs. 33/2013

    I principi di trasparenza non comportano l'ostensione indiscriminata di prove e atti riferiti ad altri candidati né impediscono il differimento dell'accesso per esigenze connesse alla regolare conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • La partecipazione a una procedura di ammissione agli esami, quando non comporti una comparazione tra candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria, non attribuisce di per sé il diritto di accedere alle prove e agli atti degli altri candidati.
  • L'amministrazione può negare l'accesso agli elaborati di un altro candidato che si sia opposto all'ostensione quando il richiedente non dimostri una specifica e pertinente esigenza di conoscenza collegata alla tutela di una situazione giuridica propria.
  • L'accesso alle prove scritte del richiedente può essere differito fino alla conclusione del procedimento valutativo e alla trasmissione degli atti all'autorità competente, quando la conoscenza anticipata possa influire sullo svolgimento della prova orale o sulle successive valutazioni.
  • L'ammissione alla prova orale disposta dal giudice in sede cautelare non comporta automaticamente il diritto del candidato di ottenere immediatamente copia delle proprie prove scritte, se il procedimento valutativo non è ancora concluso.
  • La possibilità per il giudice amministrativo di acquisire d'ufficio atti relativi ad altri candidati nel giudizio contro un diniego di ammissione, ai fini dell'esame di specifiche censure come la disparità di trattamento, è distinta dal diritto sostanziale di accesso esercitato al di fuori di quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoScuolaIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzoTutela cautelare

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