Regolamento (UE) 2024/1290
Regolamento delegato (UE) 2024/1290 della Commissione, del 29 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo nell’allegato I del regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, inserendovi l’azoto generato dall’aria ambiente nella categoria 2 dei principi attivi già contemplati dall’allegato. L’iscrizione è accompagnata da una condizione specifica: le domande di autorizzazione del prodotto devono dimostrare che l’utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un’atmosfera ipossica e, se necessario, che siano adottate misure adeguate. La modifica si fonda sul parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto la sostanza non preoccupante ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento sui biocidi.
Modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 per iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente nell’allegato I, categoria 2, tra i principi attivi dei biocidi soggetti a condizioni specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012, limitatamente all’inclusione nell’allegato I del principio attivo "azoto generato dall’aria ambiente". Produce effetti per gli operatori che presentano domande di autorizzazione di prodotto relative a tale principio attivo e per le autorità competenti che valutano tali domande. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento sui biocidi per l’azoto generato dall’aria ambiente
Il regolamento delegato (UE) 2024/1290 interviene sul regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, al fine di iscrivere l’azoto generato dall’aria ambiente nell’allegato I. La modifica segue la procedura prevista per l’aggiornamento dell’elenco dei principi attivi e tiene conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto la sostanza non preoccupante ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2.
Contesto e iter di valutazione
La domanda di iscrizione è stata presentata all’ECHA il 4 aprile 2022 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014. La valutazione è stata svolta dall’autorità competente della Germania, che ha trasmesso relazione e conclusioni il 14 ottobre 2022. Successivamente si sono svolte discussioni tecniche nell’ambito dell’ECHA e, in data 1° marzo 2023, il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, conforme alle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Ragioni dell’iscrizione e qualificazione della sostanza
Sulla base del parere tecnico-scientifico, l’Agenzia ha concluso che l’azoto generato dall’aria ambiente non desta preoccupazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e può quindi essere inserito nell’allegato I. Il regolamento precisa inoltre che, poiché l’azoto è già incluso nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), deve essere collocato nella categoria 2 dell’allegato I dedicata alle "Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006".
Contenuto normativo della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 secondo quanto riportato nell’allegato del nuovo regolamento. Nell’allegato viene aggiunta la voce "Azoto generato dall’aria ambiente" con una restrizione specifica: le domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove che l’utilizzatore e il pubblico non siano esposti a un’atmosfera ipossica e, se del caso, che siano adottate le misure necessarie.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore biocidi, la conseguenza principale è la possibilità di riferirsi all’azoto generato dall’aria ambiente come principio attivo iscritto nell’allegato I, ma solo nel rispetto della condizione documentale imposta per l’autorizzazione del prodotto. Ciò implica un onere probatorio specifico nelle domande di autorizzazione, finalizzato a dimostrare l’assenza di rischio di esposizione a atmosfere ipossiche per utilizzatore e pubblico.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’azoto generato dall’aria ambiente nell’allegato I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato per aggiungere, nella categoria 2 dell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), la voce "Azoto generato dall’aria ambiente". La sostanza è collocata nella categoria 2 "Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006".
Condizione per le domande di autorizzazione del prodotto
Le domande di autorizzazione relative ai prodotti contenenti tale principio attivo devono includere prove che l’utilizzatore e il pubblico non siano esposti a un’atmosfera ipossica e, se del caso, che siano adottate le misure necessarie.
Base procedurale e valutazione scientifica
L’iscrizione deriva da una domanda presentata all’ECHA il 4 aprile 2022 e valutata dall’autorità competente tedesca. La relazione di valutazione è stata trasmessa il 14 ottobre 2022; il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia il 1° marzo 2023, concludendo che la sostanza non desta preoccupazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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