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Sentenza

Sentenza n. 3697/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione n. 545 del 17.06.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, di esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 Posti da Dirigente Avvocato in uno con i relativi allegati B (elenco ammessi) e C (elenco candidati non ammessi); b) della deliberazione n. 722 del 01.08.2024 del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; c) della deliberazione n. 834 del 03.09.2024 del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e dei relativi allegati, a oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Presa d''atto pec, acquisita al prot. n. 18626 del 02.09.2024, e ulteriore rettifica Deliberazione n. 722 del 01.08.2024”, nella parte in cui l’amministrazione – pur invocando i principi del favor partecipationis, uguaglianza ed imparzialità – ammette con riserva gli altri concorrenti esclusi per analogo/identico motivo, NON includendo invece il ricorrente tra gli ammessi con riserva. d) della nota prot. n. 15520 del 10.07.2024 del Direttore U.O.C. Risorse Umane Dr.ssa Marina Pinto, con cui la medesima Azienda Ospedaliera ha respinto la richiesta di soccorso istruttorio e autotutela formulata dal ricorrente, giusta nota prot. n.14809 del 03.07.2024, che nega allo stesso il possesso del requisito di cui al punto c) del bando, mentre, per quanto attiene alla qualità di libero professionista, assumeva non documentata “l’esperienza lavorativa presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni”. Addirittura, soltanto in questa comunicazione – con chiara e palese violazione delle normative in materia di procedimento amministrativo, la P.A. aggiungeva alla disposta esclusione la mancanza del requisito di cui alla lettera d), in quanto il ricorrente non risultava iscritto all’albo professionale: motivazione, questa, di cui non vi è traccia nel provvedimento di esclusione allegato alla delibera n. 545 del 17.6.2024, né tanto meno nei successivi provvedimenti di rettifica; e) dei verbali – non conosciuti al ricorrente – con cui sono state espresse le valutazioni circa il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando di gara; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202404167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato e successivi atti di conferma o rettifica dell'esclusione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui era stato escluso dal concorso per titoli ed esami indetto dall'Azienda Ospedaliera per la copertura di due posti di dirigente avvocato. L'esclusione era stata motivata dal mancato possesso del requisito specifico previsto dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dal bando, relativo all'esperienza professionale. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 26 d.lgs. n. 165/2001 e della lex specialis, sostenendo di avere documentato, mediante riferimenti a oltre cinquanta giudizi patrocinati tra il 2014 e il 2023 e mediante il certificato di attribuzione della partita IVA con codice ATECO relativo agli studi legali, il possesso dell'esperienza richiesta; mancata attivazione del soccorso istruttorio e carenza di motivazione, per non avere l'Azienda spiegato perché l'esperienza documentata fosse insufficiente né perché non fosse possibile regolarizzare o integrare la documentazione; violazione del diritto di difesa e dei principi di trasparenza, poiché nella successiva nota di riscontro all'istanza di soccorso istruttorio l'Amministrazione aveva aggiunto un'ulteriore ragione ostativa, consistente nella mancata iscrizione all'albo professionale, non indicata nel provvedimento originario di esclusione. Il ricorrente sosteneva inoltre che l'iscrizione all'albo non fosse richiesta ai dipendenti pubblici e che egli, quale dipendente dell'Azienda, dovesse esserne esonerato. Nelle more, il ricorrente era stato ammesso con riserva, aveva partecipato alle ulteriori prove e aveva superato la procedura, risultando inserito al diciassettesimo posto della graduatoria finale. L'Azienda ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente non aveva impugnato la deliberazione di approvazione della graduatoria definitiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al possesso dei requisiti, al soccorso istruttorio, alla motivazione e all'integrazione postuma delle ragioni di esclusione. Il Collegio ha ritenuto che, nei concorsi pubblici, la graduatoria finale non costituisca una conseguenza inevitabile dell'esclusione, poiché la sua adozione implica nuove valutazioni anche riguardanti una pluralità di soggetti. Pertanto, il candidato che abbia impugnato l'esclusione deve impugnare anche la graduatoria finale, non potendosi attribuire all'eventuale annullamento dell'esclusione un effetto automaticamente caducante della graduatoria. L'ammissione con riserva produce soltanto l'effetto interinale di consentire la partecipazione alle prove durante il giudizio; gli effetti ulteriori dipendono da una pronuncia di merito favorevole passata in giudicato. Poiché il ricorrente, pur ammesso con riserva e inserito nella graduatoria finale al diciassettesimo posto, non aveva impugnato la deliberazione di approvazione della graduatoria, è venuto meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'esclusione. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 26 d.lgs. n. 165/2001

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale base normativa del requisito professionale richiesto per la partecipazione al concorso; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, la mancata impugnazione della graduatoria finale determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l'esclusione, poiché la graduatoria implica nuove e autonome valutazioni riferite anche agli altri concorrenti e non è automaticamente caducata dall'eventuale annullamento dell'esclusione.
  • Il candidato escluso che abbia impugnato l'esclusione deve impugnare anche la graduatoria finale, una volta adottata, se intende conservare un interesse attuale alla decisione e ottenere effetti utili sulla propria posizione concorsuale.
  • L'ammissione con riserva consente al candidato di partecipare interinalmente alle prove e impedisce il protrarsi della lesione durante il giudizio, ma non rimuove definitivamente l'esclusione né rende superflua l'impugnazione della graduatoria finale; gli effetti definitivi dipendono dall'accoglimento della domanda con pronuncia passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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