Cassazione Civile, Ordinanza n. 25052/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha precisato che, per effetto dell'estinzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e che non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale che, accogliendo la domanda del fallimento di una società, aveva condannato la controparte al pagamento di una somma quale saldo del compenso per opere eseguite in subappalto, oltre interessi. La soccombente aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, che aveva respinto l'impugnazione. Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima della trattazione la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto l'estinzione del giudizio; la rinuncia è stata accettata dalla controparte.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue e non si provvede sulle spese processuali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si pronuncia sulle spese processuali salvo diversa previsione normativa.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di impugnazione proposti.
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