Cassazione Penale, Sentenza n. 13112/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto: 1) la revoca per abolitio criminis della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma il 10/03/2016 limitatamente ai reati indicati ai capi A e B (artt. 485 e 491 c.p.); 2) la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati giudicati con sentenza dell'11/10/2023 agli stessi capi. Il Tribunale di Roma rigettava entrambe le istanze. In Cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, che il giudice dell'esecuzione non aveva svolto le necessarie verifiche (acquisire il fascicolo e gli atti per accertare la trasferibilità degli assegni rilevante per l'abolitio criminis) e che il giudice aveva errato nel ritenersi privo di poteri per incidere sugli effetti pregiudizievoli del giudicato in sede esecutiva, invocando una presunta evoluzione giurisprudenziale che consente flessibilità del giudicato in fase esecutiva.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice dell'esecuzione, chiamato a valutare la revoca per sopravvenuta abolitio criminis ai sensi dell'art. 673 c.p.p., non si è limitato (come vietato) a rivedere il merito, ma doveva comunque acquisire il fascicolo e gli atti del processo di merito per accertare se, alla luce del diritto sopravvenuto, il fatto sia ancora penalmente rilevante. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di revoca della sentenza del 10/03/2016 e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo giudizio su quel punto, con acquisizione degli atti e rispetto del contraddittorio camerale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fuori fuoco: la Cassazione ha ritenuto che i richiami del ricorrente a principi relativi all'esecuzione di una pena illegittima non si applicassero alla fattispecie, essendo qui in esecuzione una condanna intervenuta legittimamente e non estinta per prescrizione prima del giudicato.
Norme richiamate
art. 673 cod. proc. pen.
Disciplina la revoca della sentenza per sopravvenuta abolitio criminis; il giudice dell'esecuzione deve accertare se il reato sia ancora tale alla luce della normativa sopravvenuta e può esaminare il materiale probatorio del processo di merito senza rivederne il merito sostanziale.
artt. 485 e 491 cod. pen.
Reati oggetto della condanna impugnata (capo A e B); la valutazione della loro sussistenza alla luce di eventuali novità normative o della trasferibilità dei titoli è centrale per la richiesta di abolitio criminis.
art. 123, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione ai poteri e doveri del giudice dell'esecuzione; nella sentenza è stata considerata nel contesto delle eccezioni procedurali mosse dal ricorrente.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte richiama l'obbligo di adeguata istruttoria quando necessaria per dirimere questioni di diritto sopravvenuto.
art. 49 d.lgs. n. 231 del 2027
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non emerge dalla decisione una specifica applicazione pratica, è citato tra le norme cui il ricorrente ha fatto riferimento.
art. 111, sesto comma, Cost.
Principio di ragionevole durata del processo e garanzia del giusto processo; invocato dal ricorrente come parametro costituzionale a favore di un'istruttoria completa e del rispetto del contraddittorio nella verifica dell'abolitio criminis.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel secondo motivo in ordine ai poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto i richiami non pertinenti alla fattispecie trattata.
art. 676 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto la questione sollevata non ammissibile nel contesto specifico, perché attiene a principi non applicabili alla situazione concreta.
art. 157 cod. pen.
Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte ha valutato che la richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione non fosse sostenuta da elementi che rendessero ammissibile il motivo dedotto in Cassazione.
Massime di principio
- Quando si chiede la revoca di una sentenza per abolitio criminis (art. 673 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione non può riformare il merito ma deve accertare se, alla luce della norma sopravvenuta, il fatto sia ancora penalmente rilevante; per farlo è legittimato a riesaminare gli atti del processo di merito e ad acquisire il fascicolo processuale rispettando il contraddittorio camerale.
- Il giudice dell'esecuzione deve svolgere un'istruttoria adeguata: se la decisione impugnata si fonda su circostanze che richiedono l'acquisizione di atti o documenti (es. verifiche sulla trasferibilità di assegni), il rigetto basato solo su una lettura limitata della sentenza di merito è vizioso e può essere annullato.
- La richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione successiva al giudicato incontra limiti: l'incisività del giudice dell'esecuzione sugli effetti del giudicato è circoscritta; le censure devono essere fondate e pertinenti rispetto alla natura della decisione esecutiva e ai tempi in cui la prescrizione sarebbe intervenuta.
- Le eccezioni processuali in sede esecutiva richiedono una chiara indicazione degli elementi nuovi o sopravvenuti che incidono sulla qualificazione penale del fatto; allegazioni documentali presentate fuori del contraddittorio camerale possono essere inattendibili se il giudice non ha acquisito ufficialmente il fascicolo.
- In caso di dubbio sull'interpretazione o applicazione di norme sopravvenute, il giudice dell'esecuzione deve favorire l'acquisizione integrale del materiale di merito e, se necessario, rinviare per nuovo giudizio per garantire il giusto processo.
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